31994R1901

REGOLAMENTO (CE) N. 1901/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0186


REGOLAMENTO (CE) N. 1901/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC ex 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3453/93 (4), stabilisce le condizioni alle quali i quantitativi che oltrepassano i massimali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 sono soggetti alla riscossione di un importo supplementare; che è opportuno precisare che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (6), i quantitativi importati superando i quantitativi indicati nei titoli non sono esenti dal versamento dell'importo supplementare;

considerando che le autorità cinesi hanno comunicato una modifica dell'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90; che è necessario pertanto modificare l'allegato III di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato come segue:

1) all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« I quantitativi importati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono esonerati dal versamento dell'importo supplementare. »;

2) nell'allegato III, dopo i termini « per la Repubblica popolare cinese » il testo del decimo trattino è sostituito dal seguente:

« - Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

(3) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(4) GU n. L 316 del 17. 12. 1993, pag. 11.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.