REGOLAMENTO (CE) N. 1898/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l' importo dell' aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0179
REGOLAMENTO (CE) N. 1898/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3528/93 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (6), ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1994-1995: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, sono stabiliti nell'allegato I. Articolo 2 1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per: - prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto; - tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi degli ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso del primo trimestre dell'anno nel quale inizia la campagna di commercializzazione di cui trattasi, applicato il fattore di correzione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3813/92. 3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II. Articolo 3 Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. ALLEGATO I Prezzo minimo da pagare ai produttori "" ID="1">Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta> ID="2">23,832"> Aiuto alla produzione "" ID="1">Pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta> ID="2">7,174"> ALLEGATO II Coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 applicabili per la campagna 1994-1995 "" ID="1">FB> ID="2">1.0383"> ID="1">Dkr> ID="2">1.0429"> ID="1">DM> ID="2">1.0127"> ID="1">Dra> ID="2">1.0447"> ID="1">Pta> ID="2">1.0090"> ID="1">FF> ID="2">1.0067"> ID="1">£ Irl> ID="2">1.0472"> ID="1">Lit> ID="2">0.9825"> ID="1">Fl> ID="2">1.0204"> ID="1">Esc> ID="2">1.0091"> ID="1">£> ID="2">1.0366">