Regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, in ordine ai titoli di importazione per crusche, stacciature ed altri residui
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0004 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0157
REGOLAMENTO (CE) N. 1897/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, in ordine ai titoli di importazione per crusche, stacciature ed altri residui LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7, lettera c), considerando che il contingente annuo aperto dal regolamento (CE) n. 774/94 comprende un quantitativo totale di 475 000 t di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso, dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per le quali il dazio della tariffa doganale comune è fissato all'articolo 6, paragrafo 2 dello stesso regolamento; considerando che è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti alla presentazione di un titolo d'importazione; che è necessario precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli; considerando che i regimi preferenziali all'importazione di crusche, stacciature e altri residui sono stati istituiti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1513/76 (2), (CEE) n. 1519/76 (3), (CEE) n. 1526/76 (4), (CEE) n. 1251/77 (5) e (CEE) n. 715/90 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (7); che tali regimi prevedono una diminuzione del prelievo all'importazione applicabile a questi prodotti; che il cumulo di questo vantaggio e della tariffa ridotta prevista nell'ambito del presente regolamento rischia di perturbare il mercato comunitario; che è quindi opportuno escludere tale cumulo per il corretto funzionamento delle importazioni; considerando che le modalità d'applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle fissate dal regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione, del 29 aprile 1988, recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89 (9); che è quindi opportuno abrogare il regolamento suddetto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ai fini dell'importazione delle 475 000 t di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 e per le quali l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 774/94 prevede un dazio della tariffa doganale ridotto, è richiesto un titolo di importazione rilasciato secondo quanto disposto dal presente regolamento. 2. Nell'ambito di tale contingente, non si applicano i regimi preferenziali stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76, (CEE) n. 1251/77 e (CEE) n. 715/90. 3. Si applicano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3719/88 (10) e (CEE) n. 891/89 (11), salvo diversa disposizione del presente regolamento. Articolo 2 1. Le domande di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario annuo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere depositate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore tredici (ora di Bruxelles) di ogni primo lunedì del mese e, se quest'ultimo giorno fosse festivo, entro la stessa ora dal primo giorno lavorativo seguente. 2. La domanda di titolo di importazione non può vertere su un quantitativo superiore al saldo disponibile del contingente. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle domande di titolo d'importazione a mezzo telex o telefax, entro le ore diciotto (ora di Bruxelles) del giorno indicato al paragrafo 1. Queste informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti le altre domande di titoli d'importazione di prodotti dei codici NC ex 2302 30 e ex 2302 40, secondo lo schema contenuto nell'allegato I e al numero di chiamata indicato nell'allegato II. 4. Se il quantitativo per il quale sono depositate le domande di titoli d'importazione supera il saldo disponibile del contingente annuo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione della percentuale di riduzione. 5. Gli Stati membri trasmettono quanto prima alla Commissione, a mezzo telex o telefax, le informazioni relative ai titoli d'importazione effettivamente rilasciati. Le informazioni vanno comunicate al numero di chiamata indicato nell'allegato II, secondo lo schema contenuto nell'allegato I. 6. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno del deposito della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (12), il periodo di validità del titolo decorre dal giorno dell'effettivo rilascio. 7. La Commissione comunica agli Stati membri il saldo del contingente disponibile in seguito alla detrazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli. Articolo 3 1. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli rilasciati nell'ambito del presente regolamento sono validi sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. La validità di questi titoli è comunque limitata al 31 dicembre di ogni anno. 2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili. Articolo 4 La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso presentato i seguenti requisiti: - nelle caselle 7 e 8 sono menzionati, rispettivamente, il paese di provenienza e quello di origine del prodotto; - nelle caselle 7 e 8 è sbarrata l'indicazione « sì »; - nella casella 9 è sbarrata l'indicazione « no »; - in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 va iscritta la cifra « 0 »; - nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture: - Salvado, moyuelos, otros residuos de trigo y otros cereales distintos del maíz y del arroz [Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo], - Klid og andre restprodukter af hvede og andre kornsorter bortset fra majs og ris [Raadets forordning (EF) nr. 774/94], - Kleie und andere Rueckstaende von Weizen und anderem Getreide als Mais und Reis (Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates), - Pityra en genei kai alla ypoleimmata sorgoy kai allon sitiron ektos apo to kalampoki kai to ryzi (kanonismos (EK) arith. 774/94 toy Symvoylioy), - Brans, sharps and other residues of wheat and cereals other than maize and rice [Council Regulation (EC) No 774/94], - Sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz [règlement (CE) no 774/94 du Conseil], - Crusche, stacciature e altri residui di frumento di altri cereali diversi dal granturco e dal riso [regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio], - Zemelen, slijpsel en andere resten van tarwe en van andere granen dan maïs en rijst [Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad], - Sêmeas, farelos e outros resíduos de trigo e outros cereais que nao o milho e o trigo [Regulamento (CE) nº 774/94 do Conselho]. - nella casella 24 è riportata una delle seguenti diciture: - Exacción reguladora variable cero. Derecho del arancel aduanero común reducido. Contingente abierto por el Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo, - Variabel nulafgift. Nedsat sats i den faelles toldtarif. Kontingent aabnet i henhold til Raadets forordning (EF) nr. 774/94, - Veraenderliche Abschoepfung Null. Verringerter Satz des Gemeinsamen Zolltarifs. Mit der Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates eroeffnetes Kontingent, - Metavlita eisfora 0. Meiomenos dasmos toy koinoy dasmologioy. Anoigma posostosis apo ton kanonismo (EK) arith. 774/94 toy Symvoylioy, - Variable levy zero. Common Customs Tariff duty reduced. Quota opened by Council Regulation (EC) No 774/94, - Prélèvement variable zéro. Droit du tarif douanier commun réduit. Contingent ouvert par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, - Prelievo variabile zero. Dazio della tariffa doganale comune ridotto. Contingente aperto a norma del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, - Variabele heffing 0. Verlaagd recht van het gemeenschappelijk douanetarief. Contingent geopend bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, - Direito nivelador 0. Direito da Pauta Aduaneira Comum reduzido. Contingente aberto pelo Regulamento (CE) nº 774/94 do Conselho. Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 1193/88 è abrogato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 22. (3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 40. (4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 56. (5) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 11. (6) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (7) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12. (8) GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87. (9) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13. (10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (11) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (12) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. ALLEGATO I Importazioni di crusche, stacciature e altri residui. Regolamento (CE) n. 774/94 [Regolamento (CE) n. 1897/94] "(Quantitativo in tonnellate)"" ID="1">1"> ID="1">2"> ID="1">3"> ID="1">ecc."> ID="1">Totale "> ID="1">Totale "> ALLEGATO II I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: - DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus): Telex: 22037 AGREC B 22070 AGREC B (caratteri greci) Telefax: 295 01 32 296 10 97 295 25 15.