31994R1882

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d' entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1882/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata, a decorrere dal 1o agosto 1994, sono fissati come segue:

"" ID="1">1> ID="2">55,41"> ID="1">2> ID="2">191,25"> ID="1">3> ID="2">258,87"> ID="1">4> ID="2">97,18"> ID="1">5> ID="2">127,87"> ID="1">6> ID="2">304,85"> ID="1">7> ID="2">365,56"> ID="1">8> ID="2">307,03"> ID="1">9> ID="2">580,44"> ID="1">10> ID="2">331,01"> ID="1">11> ID="2">305,57"> ID="1">12> ID="2">92,06">

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 34.(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8).