31994R1851

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, l' aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/1994 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0177


REGOLAMENTO (CE) N. 1851/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994-1995:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori "" ID="1">Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi> ID="2">31,178">

Aiuto alla produzione "" ID="1">Conserve di ananassi> ID="2">125,565">