31994R1800

REGOLAMENTO (CE) N. 1800/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 relativo all' apertura e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 23/07/1994 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0147


REGOLAMENTO (CE) N. 1800/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 relativo all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, giovenche e vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwycz e di Friburgo come per le vacche e le giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità europea si è impegnata, nel quadro del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio), ad aprire contingenti tariffari comunitari di 5 000 capi al dazio del 4 % e di 2 000 capi al dazio del 6 %;

considerando che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in question da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 %; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, firmato il 14 luglio 1986 e approvato dalla decisione 86/555/CEE (1), il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1o luglio 1986;

considerando che bisogna sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2), prevede all'articolo 82, una vigilanza doganale per merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che, in prospettiva dell'adesione alla Comunità dell'Austria e della nuova situazione che ne risulterà, è necessario prevedere l'apertura del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.0001 in due parti di sei mesi ciascuna e di riservare la possibilità per la Comunità di apportare gli adattamenti necessari in funzione degli effetti dell'allargamento;

considerando che occorre pertanto aprire i suddetti contingenti tariffari per i periodi ed i volumi indicati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, e l'applicazione senza interruzione dei dazi contingentali a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si rilascino certificati di partecipazione al fine di dividere i volumi contingentali in funzione del fabbisogno espresso dagli importatori; che tuttavia questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'Unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità è sospeso al livello, durante i periodi e nel limite dei contingenti tariffari comunitari qui di seguito indicati:

>(4)"> ID="1">09.0001> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza griga, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau (5)()> ID="4">21 300 capri dall'1. 7 al 31. 12. 1994> ID="5">4"> ID="2">ex 0102 90 29"> ID="2">ex 0102 90 49"> ID="2">ex 0102 90 59"> ID="2">ex 0102 90 69"> ID="1">09.0003> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazzata del Simmental, della razza dello Schwyz e della razza di Friburgo (5)()> ID="4">10 000 capi dall'1. 7 al 30. 6. 1995 (b)> ID="5">6"> ID="2">ex 0102 90 29"> ID="2">ex 0102 90 49"> ID="2">ex 0102 90 59"> ID="2">ex 0102 90 69"> ID="2">ex 0102 90 79"> ID="4">5 000 capi dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995> ID="5">4""

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2. Ai fini del presente regolamento sono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- tori: di un certificato di ascendenza;

- femmine: di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza.

Articolo 2

1. Il volume contingentale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 % e del 20 %.

La prima parte del volume di 21 300 capi e di 10 000 capi (numero d'ordine 09.0001), ossia 17 040 capi per il primo semestre e 8 000 capi per il secondo semestre, nonché di quello di 5 000 capi (numero d'ordine 09.0003), ossia 4 000 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possono dimostrare di aver importato animali oggetto degli attuali contingenti nel corso degli ultimi tre anni.

La seconda parte del volume di 21 300 e di 10 000 capi, ossia 4 260 capi per il primo semestre e 2 000 capi per il secondo semestre, nonché di quello di 5 000 capi, ossia 1 000 capi, è riservata ai richiedenti che possono provare di avere importato durante l'anno precedente almeno 15 animali vivi di specie bovina di cui al codice NC 0102 e che sono iscritti in un registro pubblico dello Stato membro.

2. La ripartizione della prima parte fra i vari importatori è effettuata in proporzione delle importazioni precedenti nei tre anni considerati o delle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni, mentre la ripartizione della seconda parte è effettuata proporzionalmente alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;

b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a 15 capi non sono prese in considerazione;

c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di 15 capi sono attribuite mediante sorteggio (con un numero di 15 capi).

3. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte dei contingenti tariffari devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, unitamente al documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Una sola domanda può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione, entro il 7 agosto 1994 o entro il 31 gennaio 1995, i dati così raccolti e in particolare:

- il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore;

- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 14 agosto 1994 o entro il 6 febbraio 1995, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui sono validi. La durata di validità dei certificati non può oltrepassare il 31 dicembre 1994 o il 30 giugno 1995 a seconda dei casi.

I certificati di partecipazione, il cui modello è riprodotto all'allegato II, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ECU per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione si applicano alla cauzione di cui al secondo comma.

4. Le quantità che non hanno costituito oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 ottobre 1994 ovvero al 31 marzo 1995 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno richiesto i certificati di partecipazione per tutte le quantità cui avevano diritto, secondo le medesime modalità di quelle descritte nei paragrafi precedenti.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1994 ovvero entro il 10 aprile 1995, le quantità che non hanno costituito oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 ottobre 1994 ovvero al 31 marzo 1995 nonché i dati di cui al paragrafo 1, terzo comma.

La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica entro il 15 novembre 1994 ovvero entro il 15 aprile 1995 agli Stati membri, i quali rilasciano i certificati di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 31 dicembre 1994 o del 30 giugno 1995 a seconda dei casi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 2. 1.2. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16).

(4) Codice Taric nell'allegato I.

(5)() Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare si fa con l'applicazione delle disposizioni comunitarie fissate in materia.

(6)(b) La Comunità si riserva il diritto di adattare questo quantitativo in funzione degli effetti dell'allargamento.

ALLEGATO I

Codici Taric "" ID="1">09.0001> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">0102 90 05 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 29> ID="3">0102 90 29 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 49> ID="3">0102 90 49 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 59> ID="3">0102 90 59 * 11"> ID="3">* 19"> ID="3">* 31"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0102 90 69> ID="3">0102 90 69 * 10"> ID="3">* 30"> ID="1">09.0003> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">0102 90 05 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 29> ID="3">0102 90 29 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 49> ID="3">0102 90 49 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 59> ID="3">0102 90 59 * 21"> ID="3">* 29"> ID="3">* 31"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0102 90 69> ID="3">0102 90 69 * 20"> ID="3">* 30"> ID="2">ex 0102 90 79> ID="3">0102 90 79 * 21"> ID="3">* 29">

ALLEGATO II