31994R1797

REGOLAMENTO (CE) N. 1797/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall' accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 30 novembre 1996

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 22/07/1994 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0098


REGOLAMENTO (CE) N. 1797/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 30 novembre 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo n. 1;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 26 novembre 1993 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo succitato per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 30 novembre 1996;

considerando che è d'interesse per la Comunità approvare il protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a norme della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 30 novembre 1996.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) Parere reso il 6 maggio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 1.

(3) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.