31994R1783

REGOLAMENTO (CE) N. 1783/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 21/07/1994 pag. 0011 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 1783/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO (1) Nel gennaio 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Furfural Español SA, l'unico produttore comunitario di aldeide furanica.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese e del conseguente pregiudizio notevole che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativa alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2932 12 00 ed ha avviato un'inchiesta.

(3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

(4) I rappresentanti del principale esportatore cinese, la China National Chemical Import & Export Corporation, (SINOCHEM), Pechino, sono stati sentiti e hanno comunicato osservazioni scritte.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttore comunitario:

- Furfural Español SA, Alcantarilla, Spagna;

b) Importatori nella Comunità:

- Quaker Oats Chimicals Inc., Anversa, Belgio (importatore indipendente).

L'importatore indipendente tedesco Otto Aldag GmbH & Co., Germania, ha comunicato osservazioni scritte e ha chiesto e ottenuto un'audizione della Commissione. Informazioni limitate sono state fornite da altri due importatori: la IC Chemikalien GmbH, Germania, e la COPCI, Francia.

(6) La SINOCHEM, che sino alla fine del 1992 era l'unica ed ora è la principale organizzazione commerciale cinese ad esportatore aldeide furanica nella Comunità, ha risposto al questionario della Commissione.

La Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali dal 1o gennaio 1993 diversi altri produttori o esportatori cinesi hanno iniziato a vendere il prodotto in oggetto nella Comunità. Nessuna di tali società ha però collaborato con la Commissione.

(7) Poiché ai fini del calcolo del valore normale è stata utilizzata l'Argentina quale paese analogo (cfr. i punti 14 e 15 seguenti) la Commissione ha condotto un'inchiesta presso le sedi di due produttori di aldeide furanica argentini.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 1992 e il 30 giugno 1993 (« periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO IN ESAME 1. Descrizione del prodotto (9) Il prodotto in esame è l'aldeide furanica, una sostanza liquida di colore giallo chiaro con caratteristico odore penetrante, ottenuta trasformando diversi tipi di scarti agricoli. Viene utilizzata principalmente come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la produzione di lubrificanti e come materia prima da trasformare in alcol furfurilico, il quale è impiegato nella produzione di resina sintetica per forme di fonderia.

(10) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto esportato dalla Cina viene ottenuto principalmente a partire dalla lolla di riso o da tutoli di granturco e può essere utilizzato per entrambe le applicazioni summenzionate.

2. Prodotto simile (11) La Commissione ha stabilito che l'aldeide furanica prodotta nella Comunità, in Argentina e nella Repubblica popolare cinese ha le stesse caratteristiche. Sebbene sia ottenuto da tipi diversi di scarti agricoli, il prodotto è intercambiabile nelle sue applicazioni. La Commissione ritiene pertanto che l'aldeide furanica importata dalla Repubblica popolare cinese sia simile a quella prodotta e venduta dai produttori comunitari e argentini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA (12) Nel periodo dell'inchiesta il denunziante è stato l'unico produttore comunitario di aldeide furanica, e, poiché rappresenta l'intera produzione comunitaria, è considerato « industia comunitaria » a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. DUMPING 1. Valore normale (13) Ai fini della determinazione del valore normale dell'aldeide furanica prodotta nella Repubblica popolare cinese, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Cina non è un paese ad economia di mercato. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, la determinazione del valore normale è avvenuta in riferimento a un paese ad economia di mercato (paese analogo). Il denunziante ha suggerito l'Argentina, mentre l'esportatore cinese ha ritenuto la scelta inadeguata e ha proposto come paese analogo il Sudafrica o la Repubblica Dominicana. Dato che i paesi proposti sono i principali produttori di aldeide furanica del mondo, la Commissione si è rivolta ai produttori noti dei tre paesi per stabilire quale di essi fosse il paese analogo più adatto.

Il produttore della Repubblica Dominicana non ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione.

Dalle informazioni fornite dal produttore sudafricano consultato risulta che esso è l'unico produttore del paese e l'unico fornitore sul mercato interno. La produzione sudafricana, pur essendo relativamente elevata, è utilizzata in gran parte dal produttore stesso e meno del 3 % del totale viene venduto sul mercato interno. Sebbene non si applichino dazi all'importazione di aldeide furanica, in Sudafrica non si registrano importazioni del prodotto. L'assenza di importazioni può essere dovuta all'embargo rimasto in vigore nei confronti del Sudafrica sino alla fine del 1992 e alle piccole dimensioni del mercato interno. La Commissione ha pertanto concluso che il mercato sudafricano non è sufficientemente competitivo per soddisfare i requisiti relativi al mercato analogo. Infine, in considerazione del fatto che l'industria sudafricana è fortemente sovvenzionata, vi è anche il rischio che i prezzi dell'aldeide furanica sul mercato interno siano influenzati dal regime delle sovvenzioni.

(14) Per quanto riguarda il mercato argentino, è stato rilevato che sono in vigore dazi del 10 % e del 17,5 % rispettivamente sulle importazioni dai paesi dell'Associazione latinoamericana di integrazione (ALADI) e dal resto del mondo e che nel periodo dell'inchiesta nel paese non sono state effettuate importazioni del prodotto in esame. I due produttori argentini hanno dimensioni simili a quelle dei produttori cinesi e applicano prezzi sul mercato interno che sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione. Le loro vendite sul mercato interno possono essere considerate rappresentative, dato che corrispondono in volume a più del 10 % delle importazioni cinesi nella Comunità. Inoltre, l'accesso alle materie prime in Argentina è favorevole poiché gli impianti di produzione sono situati in una zona di foresta tropicale dalla quale si ricava la varietà di legno usato nella produzione di aldeide furanica. Dopo aver tenuto conto di tutti questi fattori, la Commissione ha scelto l'Argentina quale paese analogo più adeguato.

La SINOCHEM ha affermato che il processo produttivo utilizzato in Argentina è completamente diverso da quello cinese, in quanto l'aldeide furanica sarebbe un « sottoprodotto della produzione di estratto di tannino », mentre in Cina è il sottoprodotto di scarti agricoli. L'affermazione riguardante il processo produttivo in Argentina si è rivelata errata, dato che in realtà l'aldeide furanica è ottenuta dagli scarti agricoli rimasti dopo l'estrazione di tannino dal legno. Si tratta di un procedimento simile a quello impiegato in Cina e in Sudafrica, dove vengono utilizzati altri tipi di scarti agricoli, come la bagassa, i tutoli di granturco o la lolla di riso.

La SINOCHEM ha inoltre asserito che il processo produttivo argentino è altamente inefficiente poiché utilizza macchinari di un produttore italiano che ha cessato l'attività nella Comunità nel 1990 a causa degli alti costi che lo rendevano non competitivo. Tuttavia, secondo le informazioni fornite alla Commissione, il costo di produzione di detto produttore è divenuto non competitivo a causa delle spese dovute all'osservanza delle norme nazionali di protezione ambientale sempre più severe.

Il calcolo del valore normale pertanto si è basato sulle informazioni fornite dai due produttori argentini, che sono state verificate per mezzo di un'inchiesta in loco. Le vendite delle due società rappresentano la totalità delle vendite di aldeide furanica sul mercato interno argentino.

(15) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), sub i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato determinato in base al prezzo medio franco fabbrica dell'aldeide furanica venduta sul mercato argentino nel periodo dell'inchiesta.

2. Prezzo all'esportazione (16) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base di quello effettivamente pagato per il prodotto destinato all'esportazione nella Comunità. I prodotti presi in considerazione sono stati tutti venduti a importatori indipendenti e hanno rappresentato più dell'80 % del totale delle esportazioni cinesi.

(17) La Sinochem, che fino al 1o gennaio 1993 effettuava tutte le esportazioni dalla Cina nella Comunità, ha collaborato al presente procedimento.

(18) Dopo il 1o gennaio 1993 le vendite della Sinochem sul mercato comunitario sono scese a meno del 50 % delle esportazioni cinesi nella Comunità, in quanto dopo quella data altri esportatori cinesi hanno iniziato ad operare nel settore.

(19) Nessuna delle società che hanno cominciato ad esportare l'aldeide furanica nella Comunità dopo il 1o gennaio 1993 ha collaborato al presente procedimento. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, fosse opportuno determinare i prezzi all'esportazione sulla base degli elementi più attendibili disponibili per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1993, corrispondente alla parte del periodo dell'inchiesta durante la quale sono avvenute le esportazioni di aldeide furanica. È stato rilevato che i prezzi all'esportazione della Sinochem sono scesi notevolmente da quando gli altri esportatori hanno iniziato a vendere il prodotto nella Comunità. La riduzione dei prezzi derivava quindi dalla politica di determinazione dei prezzi delle società che non hanno collaborato. È stato pertanto ritenuto opportuno stabilire i prezzi praticati da tali esportatori in base a quelli applicati dalla Sinochem nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1993. Questo metodo è confermato dalle informazioni statistiche di cui dispone la Commissione, secondo le quali il prezzo medio della Sinochem corrispondeva alla media dei prezzi all'importazione del prodotto in oggetto originario della Repubblica popolare cinese nello stesso periodo.

3. Confronto (20) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi netti fob frontiera cinese dell'aldeide furanica importata nel periodo dell'inchiesta. Ai fini di un confronto equo, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati per tener conto delle spese di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. In particolare, dal valore normale è stato dedotto un importo corrispondente alle imposte indirette, al trasporto, ai costi di assicurazione e di credito, mentre dal prezzo all'esportazione sono stati detratti i costi relativi al trasporto via mare, assicurazione, imballaggio, trasporto interno, retribuzioni del personale di vendita e commissioni.

Il confronto del valore normale e dei prezzi all'esportazione, dopo tutti gli adeguamenti, è stato fatto allo stesso stadio commerciale.

4. Margine di dumping (21) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economica di mercato, eventuali misure istituite nei confronti di singoli esportatori sarebbero inadeguate dato che le esportazioni potrebbero essere effettuate attraverso gli esportatori ai quali si applicano dazi bassi o nulli. È stato pertanto determinato un unico margine di dumping del 62,6 %, corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping degli esportatori che hanno collaborato e di quelli che non hanno collaborato.

E. PREGIUDIZIO 1. Osservazioni preliminari (22) Le informazioni statistiche relative alle importazioni di aldeide furanica in Belgio sono riservate. I servizi della Commissione hanno avuto accesso a tali informazioni a condizione che i dati sulle importazioni e l'origine non fossero divulgati.

(23) La maggior parte delle importazioni vengono fatte da una singola società utente attraverso una società americana, che appartiene allo stesso gruppo dell'utente. La società americana compra dal produttore in base a un contratto a lungo termine. Si ritiene che le transazioni di vendita tra la società americana e la società utente comunitaria siano effettuate in un mercato prigioniero, dato che avvengono tra società dello stesso gruppo ad un valore di scambio interno che è rimasto immutato almeno a partire dal 1988.

(24) La Commissione ha pertanto esaminato se le risultanze potessero essere limitate al mercato libero, in base ai criteri definiti dalla Corte di giustizia. Nella sentenza del 27. 11. 1991, causa C-315/90, Gimelec e altri/Commissione (4), la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del pregiudizio debba essere preso in considerazione soltanto il mercato libero se le vendite sul mercato prigioniero non entrano in concorrenza diretta con le vendite sul mercato libero e non possono pertanto subire gli effetti del dumping. Date le condizioni stabilite nel contratto a lungo termine di cui al punto 23, i prezzi e i quantitativi delle importazioni dal paese terzo in oggetto non dipendono dalle normali condizioni di mercato dell'aldeide furanica nella Comunità e non vi è concorrenza tra le vendite effettuate in ciascuno dei due mercati. La Commissione ha pertanto basato la propria valutazione di pregiudizio soltanto sul mercato libero.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (25) Il consumo apparente di aldeide furanica nella Comunità, determinato in base ai criteri di cui al punto 24, è diminuito del 37,4 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. Il consumo è diminuito quasi interamente fra il 1988 e il 1991 e si è in seguito stabilizzato.

(26) Il volume delle importazioni dalla Cina, adeguato per tener conto delle riesportazioni, è sceso del 35,6 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta,; le importazioni sono pertanto diminuite in misura leggermente inferiore rispetto al consumo.

(27) Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dal 44,2 % nel 1988 al 45,8 % nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, la quota di mercato ha fluttuato nel corso degli anni e in particolare è scesa al 41,4 % nel 1991, prima di raggiungere il livello suindicato nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzo delle importazioni oggetto di dumping (28) È stato rilevato che nel periodo dell'inchiesta l'aldeide furanica cinese è stata importata a prezzi inferiori del 24,4 % a quelli applicati dal produttore comunitario. La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata in base alla differenza percentuale fra la media dei prezzi cif all'importazione del prodotto cinese e la media dei prezzi franco fabbrica del prodotto comunitario. Va notato che il margine di sottoquotazione sarebbe molto più alto se i prezzi all'importazione nella seconda metà del periodo dell'inchiesta fossero considerati separatamente. Infatti il prezzo all'importazione dell'aldeide furanica cinese è sceso di più del 30 % nel solo periodo dell'inchiesta.

4. Situazione dell'industria comunitaria Produzione totale

(29) La produzione di aldeide furanica della Furfural Español SA è diminuita del 17,7 % dal 1989 al periodo dell'inchiesta.

Capacità di produzione e sfruttamento degli impianti

(30) La capacità di produzione è rimasta stabile nel periodo in esame, ad eccezione del 1991, a causa del trasferimento di un impianto. L'utilizzazione degli impianti è tuttavia notevolmente diminuita, passando dall'85 al 70 %.

Vendite e quota di mercato

(31) Le vendite della Furfural Español SA sul mercato comunitario hanno subito un calo del 28,5 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

Oltre al produttore spagnolo, due società italiane hanno prodotto aldeide furanica nella Comunità fino al 1990. La quota di mercato globale di tutti i produttori comunitari, che nel 1989 era del 40,2 %, nel 1991 si è dimezzata, in seguito alla decisione dei produttori italiani di cessare la produzione a causa dei crescenti costi richiesti per l'applicazione delle norme di protezione dell'ambiente. Il denunziante, che nel 1989 deteneva una quota di mercato del 17,7 %, non ha praticamente tratto vantaggio dalla situazione, visto che la sua quota di mercato, salita al 20,8 % nel 1991, è scesa al 17,8 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo sarebbe stato anche superiore se il produttore non avesse adeguato i prezzi, come si chiarisce in seguito.

Prezzi

(32) I prezzi di vendita del produttore comunitario sono aumentati del 23,7 % tra il 1989 e il 1991, ma sono scesi del 36,4 % tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, con un calo del 22,4 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. L'aldeide furanica è un prodotto con caratteristiche omogenee e pertanto, in un mercato altamente competitivo, i prezzi sono il fattore che determina la posizione di ogni operatore.

Scorte

(33) Nel periodo in esame le scorte del produttore comunitario di aldeide furanica sono aumentate tanto in volume (31,6 %), quanto in percentuale del volume di produzione (dal 12 % al 20 %).

Investimenti

(34) Gli investimenti sono cresciuti considerevolmente in seguito al trasferimento di un impianto nel 1991 e alla normativa ambientale. Nel periodo dell'inchiesta il livello degli investimenti è stato più che doppio rispetto al 1989.

Redditività

(35) Il brusco calo dei prezzi e la diminuzione del volume delle vendite hanno avuto effetti negativi sulla redditività del produttore comunitario. I suoi risultati finanziari, ancora positivi nel 1991, sono costantemente peggiorati negli anni successivi: le perdite sono iniziate nel 1992, mentre nel periodo dell'inchiesta sono state registrate le perdite più gravi sul giro d'affari (tra il 10 % e il 20 %).

Conclusioni sul pregiudizio

(36) In base ai fattori summenzionati, in particolare all'aumento delle perdite a causa della flessione delle vendite, alla diminuzione dei prezzi e all'aumento delle scorte nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso, ai fini delle risultanze preliminari, che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1) Effetto delle importazioni oggetto di dumping (37) Dopo aver esaminato le variazioni del volume e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping rispetto all'evoluzione dello stato dell'industria comunitaria, la Commissione ha osservato che il deterioramento della situazione economica dell'industria dal 1992 alla fine del periodo dell'inchiesta ha coinciso con il notevole calo dei prezzi degli importatori cinesi descritto al punto 28. Infatti tra il 1988 e il 1991 i prezzi all'esportazione dell'aldeide furanica cinese, pur essendo costantemente inferiori a quelli del prodotto comunitario e delle importazioni da altri paesi terzi, sono rimasti relativamente stabili. In quel periodo il livello dei prezzi sul mercato comunitario è stato tale da consentire al produttore comunitario di vendere aldeide furanica a prezzi remunerativi. Dal 1992 alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi delle esportazioni cinesi sono diminuiti bruscamente, specialmente nella seconda metà del periodo considerato. A causa della pressione delle importazioni oggetto di dumping, la media dei prezzi di vendita del produttore comunitario è scesa del 22,4 % nel periodo citato, con gravi conseguenze sulla redditività. In tali circostanze deve essere concluso che la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria è stata causata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping.

2) Altri fattori (38) La Commissione ha tenuto conto dell'effetto di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria. A questo proposito, la riduzione del 37,4 % del consumo comunitario tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta ha avuto effetti negativi sull'industria, specialmente sul volume delle vendite. La riduzione del consumo comunitario si è però verificata quasi interamente tra il 1988 e il 1991, un periodo durante il quale il produttore comunitario non ha subito perdite finanziarie. Dal 1991 al periodo dell'inchiesta il mercato comunitario si è praticamente stabilizzato, ma la situazione del produttore comunitario si è deteriorata. Non vi sono pertanto nessi apparenti tra il calo del consumo comunitario e il pregiudizio provocato alla produzione comunitaria.

(39) Per quanto riguarda le importazioni da paesi diversi dalla Cina, soltanto quelle provenienti dall'Austria e dal Sudafrica sono consistenti. Le importazioni dall'Austria sono aumentate fino al 1991 e da allora hanno mantenuto una quota di mercato stabile di circa il 15 %. Le importazioni dal Sudafrica hanno apparentemente beneficiato più delle altre della scomparsa della produzione italiana, in quanto la loro quota di mercato è salita dal 2,6 % nel 1990 al 12,3 % nel 1992, anche se è poi scesa bruscamente al 4,5 % nel periodo dell'inchiesta. La Commissione conclude pertanto che le importazioni di aldeide furanica dall'Austria e dal Sudafrica non hanno provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, né vi hanno contribuito, dato che il pregiudizio si è aggravato nel periodo dell'inchiesta.

(40) La quota di mercato degli altri paesi esportatori nel complesso ha subito notevoli fluttuazioni tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. L'andamento incostante è dovuto sia alla mutevolezza della composizione del gruppo di paesi sia alle forti fluttuazioni delle esportazioni dei singoli paesi, che in alcuni casi sono anche cessate in determinati anni. Date le circostanze, non è stato possibile definire alcuna tendenza per quanto riguarda le esportazioni da tale gruppo di paesi. Va anche notato che in media i loro prezzi sono superiori a quelli delle esportazioni cinesi. Il volume delle esportazioni per paese era inoltre ridotto e la loro quota di mercato è stata raramente vicina al 5 %.

(41) Ciò considerato, si deve concludere che, in un mercato in contrazione, le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, a causa del loro basso prezzo, hanno provocato una depressione dei prezzi dell'aldeide furanica, che ha portato a una forte diminuzione della redditività del produttore comunitario; prese isolatamente, tali importazioni devono pertanto essere considerate responsabili del pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1) Considerazioni generali (42) Lo scopo dei dazi antidumping è di eliminare il dumping che provoca pregiudizio all'industria comunitaria e quindi ristabilire la concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità. La Commissione ha pertanto valutato l'effetto dei dazi antidumping sull'aldeide furanica importata dalla Repubblica popolare cinese rispetto agli interessi particolari dell'industria comunitaria e degli utenti.

2) Interesse dell'industria comunitaria (43) Il produttore comunitario in anni recenti ha investito notevoli capitali per trasferire uno dei propri impianti in un luogo più isolato in modo da rispettare le norme di protezione dell'ambiente. Se tale produttore viene estromesso dal mercato tutti gli investimenti andranno perduti. I produttori cinesi, non vincolati da obblighi antinquinamento altrettanto rigorosi, che hanno inevitabilmente notevoli effettui sui costi di produzione, possono quindi trarre ulteriori vantaggi da una concorrenza sleale.

(44) Inoltre, dato che l'aldeide furanica rappresenta circa il 90 % del fatturato del produttore comunitario, se non vengono prese misure la società dovrà chiudere e almeno 80 dipendenti sarebbero considerati « inesubero », in una zona il cui tasso di disoccupazione è tra i più alti della Comunità.

3) Interesse degli utenti (45) La capacità di produzione della società denunziante rappresenta un terzo del consumo comunitario annuo. L'eventuale istituzione di misure antidumping non dovrebbe tuttavia provocare una carenza di forniture. Lo scopo delle misure di difesa commerciale non è di eslcudere dal mercato comunitario gli esportatori che hanno provocato pregiudizio attraverso le pratiche di dumping, bensì di ripristinare condizioni di concorrenza leale. In secondo luogo, dato l'alto numero di esportatori di altri paesi terzi, le forniture sarebbero mantenute a un livello sufficiente per far comunque fronte alla domanda comunitaria di aldeide furanica. In proposito va però notato che la chiusura dell'impianto del produttore comunitario, con la perdita di un terzo delle forniture necessarie alla Comunità, provocherebbe notevoli turbative agli utenti comunitari.

(46) Le conseguenze di un eventuale aumento dei prezzi dell'aldeide furanica in seguito all'istituzione di misure antidumping devono essere valutate separatamente per le due principali applicazioni del prodotto, cioè come solvente selettivo nelle raffinerie di petrolio e come materia prima per la produzione di resine sintetiche.

(47) Nel primo caso l'aldeide furanica viene utilizzata come catalizzatore e in quanto tale il suo consumo rispetto al volume del lubrificante è minimo. L'incidenza sui costi di produzione è quindi irrilevante.

(48) Per quanto riguarda l'uso dell'aldeide furanica nel processo di produzione della resina sintetica, l'unico produttore comunitario del primo prodotto intermedio, l'alcol furfurilico, si procura una notevole proporzione di aldeide furanica da un paese terzo. Ai punti 22 e 23 sono esposti i motivi per i quali tali importazioni rientrano in un mercato a sé stante, che non viene influenzato dai prezzi dell'aldeide furanica sul mercato libero comunitario. Quanto al mercato libero, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese corrispondono soltanto al 10 % del consumo di aldeide furanica della società in questione. Non si può quindi prevedere che un aumento di prezzo di tali importazioni avrebbe un impatto notevole sul costo di produzione complessivo dell'alcol furfurilico.

4) Conclusioni (49) In considerazione delle ingenti perdite subite dall'unico produttore di aldeide furanica ancora attivo nella Comunità, esiste il rischio concreto che, in assenza di interventi, il produttore cessi l'attività, come hanno già fatto tutti gli altri produttori comunitari negli ultimi anni. In tal caso il mercato comunitario diventerebbe interamente dipendente dalle importazioni. Vista l'importanza strategica del prodotto per il settore della raffinazione del petrolio, tale evenienza non rientra nell'interesse della Comunità. In proposito va altresì ricordato che la Repubblica popolare cinese da sola fornisce già più del 60 % del prodotto importato nella Comunità.

La Commissione conclude pertanto che rientra nell'interesse della Comunità eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e ripristinare condizioni di concorrenza leale con l'istituzione di misure antidumping provvisorie.

H. DAZIO PROVVISORIO (50) Il livello del pregiudizio è stato calcolato in base alla differenza tra la media ponderata del prezzo cif all'importazione e il costo di produzione del produttore comunitario, al quale è stato aggiunto un margine di profitto del 5 %. Tale aliquota sembra giustificata in considerazione degli elementi di cui dispone la Commissione relativi alle condizioni di mercato e agli investimenti necessari all'industria. Su tale base, la media del prezzo cif degli esportatori cinesi dovrebbe essere aumentata di circa la metà per consentire al produttore comunitario di vendere a prezzi remunerativi.

(51) Dato che il margine di dumping supera la soglia di pregiudizio, il dazio antidumping deve basarsi sulla cifra più bassa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(52) L'aldeide furanica è solo uno dei prodotti che gli esportatori interessati vendono agli importatori nella Comunità. Per ridurre al minimo il rischio di elusione del dazio mediante la manipolazione dei prezzi si ritiene opportuno istituire il dazio sotto forma di importo specifico espresso in ECU/t. Dal calcolo della soglia di pregiudizio relativa al prezzo cif all'importazione si ottiene un dazio di 352 ECU/t.

(53) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio di 352 ECU per tonnellata sulle importazioni di aldeide furanica di cui al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2. Salvo diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

3 L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(3) GU n. C 208 del 31. 7. 1993, pag. 8.

(4) Racc. 1991, pag. I-5589.