31994R1756

Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione, del 18 luglio 1994, recante apertura di contingenti quantitativi all'importazione di prodotti tessili delle categorie 122, 123, 124, 125B, 140 e 146C originari della Repubblica popolare cinese, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0099


REGOLAMENTO (CE) N. 1756/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 recante apertura di contingenti quantitativi all'importazione di prodotti tessili delle categorie 122, 123, 124, 125B, 140 e 146C originari della Repubblica popolare cinese, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare gli articoli 3, paragrafi 3 e 5 in collegamento con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 prevede che l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuo in conformità della appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che sei Stati membri hanno presentato alla Commissione delle domande di istituzione di contingenti all'importazione per i prodotti delle categorie 122, 123, 124, 125 B, 140 e 146 C originari della Repubblica popolare cinese, al fine di soddisfare talune necessità di mercato; che, in seguito alle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25, si è ritenuto opportuno, in considerazione della situazione dell'industria comunitaria, fissare a 130, 5, 600, 8, 100 e 270 tonnellate i limiti quantitativi annui al quale sarà soggetta l'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie 122, 123, 124, 125 B, 140 e 146 C rispettivamente, originari della Repubblica popolare cinese, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; che pertanto occorre modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94, e ricordare, ai fini della certezza giuridica, che la gestione dei contingenti si effettuerà secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 122, 123, 124, 125 B, 140 e 146 C, originari della Repubblica popolare cinese è soggetta ad un limite quantitativo annuo di 130, 5, 600, 8, 100 e 270 tonnellate rispettivamente, la cui gestione si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I A del presente regolamento)

CINA

"" ID="1">ex 13 (1) > ID="2">1 000 pezzi> ID="3">150"> ID="1">ex 18 (1) > ID="2">tonnellate> ID="3">98"> ID="1">ex 20 (1) > ID="2">tonnellate> ID="3">10"> ID="1">ex 24 (1) > ID="2">1 000 pezzi> ID="3">120"> ID="1">ex 39 (1) > ID="2">tonnellate> ID="3">10"> ID="1">ex 78 (1) > ID="2">tonnellate> ID="3">3"> ID="1">115> ID="2">tonnellate> ID="3">450"> ID="1">117> ID="2">tonnellate> ID="3">450"> ID="1">118> ID="2">tonnellate> ID="3">950"> ID="1">120> ID="2">tonnellate> ID="3">63"> ID="1">122> ID="2">tonnellate> ID="3">130"> ID="1">123> ID="2">tonnellate> ID="3">5"> ID="1">124> ID="2">tonnellate> ID="3">600"> ID="1">125 B> ID="2">tonnellate> ID="3">8"> ID="1">ex 136 (1) (2)> ID="2">tonnellate> ID="3">285"> ID="1">140> ID="2">tonnellate> ID="3">100"> ID="1">146 C> ID="2">tonnellate> ID="3">270"> ID="1">156> ID="2">tonnellate> ID="3">760"> ID="1">157> ID="2">tonnellate> ID="3">5 400"> ID="1">159> ID="2">tonnellate> ID="3">3 020"> ID="1">160> ID="2">tonnellate> ID="3">30"> ID="1">161> ID="2">tonnellate> ID="3">10 777""

>

ALLEGATO V

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I A del presente regolamento)

CINA

Categorie: 121, 125 A, 126, 127 A, 127 B, 133, 137, 141, 145, 146 A, 146 B, 151 B. »

(1) Le categorie contrassegnate da "ex" comprendono prodotti diversi da quelli di lana o peli fini, cotone o fibre sintetiche artificiali.

(2) Tale categoria comprende unicamente i tessuti ed altri prodotti di seta diversi da quelli greggi, purgati o sbiancati dei codici NC 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.