31994R1753

REGOLAMENTO (CE) N. 1753/94 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio del massimale tariffario aperto, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1753/94 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio del massimale tariffario aperto, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del numero d'ordine indicati nella seguente tabella e originari del Brasile il massimale individuale è fissato, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, al livello indicato nella tabella stessa; che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994) ha oltrepassato il massimale in questione:

"" ID="1">10.0450> ID="2">694 500">

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 luglio 1994 le imputazioni sul massimale tariffario aperto per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativo ai prodotti originari del Brasile e indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

"" ID="1">10.0450> ID="2">3817> ID="3">Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.