Regolamento (CE) n. 1752/94 della Commissione, del 18 luglio 1994, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1993/1994
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0081
REGOLAMENTO (CE) N. 1752/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1993/1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8, considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93 (4), l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo; considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1993/1994, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17. (4) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27. ALLEGATO AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1993-1994 A. UVE SECCHE "(ECU per giorno e 100 kg netti)""" ID="1">0,0212> ID="2">0,0071"> B. FICHI SECCHI "(ECU per giorno e 100 kg netti)""" ID="1">0,0281">