31994R1733

Regolamento (CE) n. 1733/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0089


REGOLAMENTO (CE) N. 1733/94 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 1994 che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la proposta della Commissione,

vista la decisione 94/366/PECS, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente il divieto di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 9 della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (1),

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1432/92 (2), (CEE) n. 2656/92 (3) e (CEE) n. 990/93 (4), la Comunità ha adottato misure per impedire gli scambi della Comunità con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che, in seguito all'embargo nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi sono esposti al rischio che vengano avanzate richieste da parte della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 757 (1992) del 30 maggio 1992, il cui paragrafo 9 riguarda le richieste della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) in ordine a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

considerando che è necessario tutelare in modo permanente gli operatori economici da tali richieste e impedire che la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ottenga indennizzi per gli effetti negativi dell'embargo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1) per « contratto o transazione » si intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno; a tal fine il termine « contratto » include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

2) per « richiesta » si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;

b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione;

d) una domanda riconvenzionale;

e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

3) per « misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano » si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali conformemente alle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oppure in applicazione di tali decisioni o in relazione con le stesse, oppure qualsiasi azione, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo all'embargo nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

4) per « persona fisica o giuridica nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) » si intende:

a) lo Stato della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o qualsiasi ente pubblico del paese;

b) qualsiasi persona fisica che si trova o che risiede nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

c) qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

d) qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate.

Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

Articolo 2

1. È vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o da persone fisiche o giuridiche operanti tramite una persona fisica o giuridica nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

b) persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

c) persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 9 della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

e) persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, a vantaggio di una o più delle persone fisiche o giuridiche summenzionate, o una richiesta correlata con tale esecuzione, e

che deriva da un contratto o da una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano o che si riferisce ad un tale contratto o ad una tale operazione.

2. Tale divieto si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 3

Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, l'articolo 2 non si applica:

a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ed eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa di ricollegano, e che tali misure non hanno incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

b) alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carettere obbligatorio;

c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;

e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta,

purché la richiesta non comprenda un importo sotto forma di interesse o di indennizzo o sotto un'altra forma, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta conformemente alla lettera del contratto o della transazione in questione.

Articolo 4

In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 165 dell'1. 7. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

(3) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.