31994R1655

REGOLAMENTO (CE) N. 1655/94 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento per l' esportazione verso determinate destinazioni

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 08/07/1994 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1655/94 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1296/94 (4), dispone la vendita agli operatori di taluni quantitativi di burro giacente all'intervento e l'organizzazione di gare, in particolare per stabilire i prezzi minimi per il burro destinato ad essere esportato tal quale o previa trasformazione; che, a norma dell'articolo 1 di detto regolamento, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1o luglio 1991;

considerando che, dato l'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili, è opportuno estendere la vendita al burro entrato in magazzino anteriormente al 1o gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3378/91, la data del « 1o luglio 1991 » è sostituita dal « 1o gennaio 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

(4) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 26.