Regolamento (CE) n. 1629/94 della Commissione, del 5 luglio 1994, che istituisce limiti quantitativi definitivi all' importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 33), originari della Repubblica d' Indonesia
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 06/07/1994 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0081
REGOLAMENTO (CE) N. 1629/94 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1994 che istituisce limiti quantitativi definitivi all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 33), originari della Repubblica d'Indonesia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi; considerando che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili della categoria 33, specificati in allegato e originari della Repubblica d'Indonesia (in appresso denominata « Indonesia »), hanno superato il livello indicato all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93; considerando che, a norma del paragrafo 3 del suddetto articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 24 febbrario 1993 è stata notificata all'Indonesia una richiesta di consultazioni in merito alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili della categoria 33; considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 33 sono state assoggettate a un limite quantiativo provvisorio per il periodo dal 24 febbraio al 23 maggio 1994 con regolamento (CE) n. 811/94 della Commissione (3); considerando che, al termine delle consultazioni con l'Indonesia, si è deciso che, a decorrere dal 24 febbraio 1994, questo paese avrebbe limitato le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili in questione per gli anni 1994 e 1995 e che a questi prodotti si sarebbero applicate le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e l'Indonesia riguardanti le esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo; considerando che occorre pertanto confermare che, a decorrere dal 24 febbraio 1994, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo descritto all'allegato III di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali vengono introdotti limiti quantitativi definitivi; considerando che i prodotti della categoria 33 esportati dall'Indonesia a decorrere dal 24 febbraio 1994 compreso vanno imputati sul limite quantitativo stabilito per il periodo dal 24 febbraio al 31 dicembre 1994; considerando che il limite quantitativo per le importazioni dei prodotti della categoria 33 non deve ostare all'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dall'Indonesia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 811/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria specificata in allegato, originari dell'Indonesia, sono soggette ai limiti quantitativi di cui al medesimo allegato per i periodi dal 24 febbraio al 31 dicembre 1994 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995. Articolo 2 Alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 spediti dall'Indonesia a decorrere dal 24 febbraio 1994 compreso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 riguardanti le importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, e in particolare il sistema di duplice controllo descritto all'allegato III del medesimo regolamento. Tutti i quantitativi di prodotti della categoria 33 spediti dall'Indonesia nella Comunità a decorrere dal 24 febbraio 1994 compreso e immessi in libera pratica sono detratti dai quantitativi corrispondenti indicati in detto allegato. Il limite fissato nell'allegato non osta all'importazione dei prodotti della categoria 33 spediti dall'Indonesia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 811/94. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 2. ALLEGATO "" ID="1">33> ID="2">5407 20 11> ID="3">Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza> ID="4">Indonesia> ID="5">Tonnellate> ID="6">9 713> ID="7">11 970"> ID="2">6305 31 91 6305 31 99> ID="3">Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili">