31994R1588

Regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dell'altra

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 01/07/1994 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0206


REGOLAMENTO (CE) N. 1588/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (3), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (4), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni formaggi di cui al codice NC 0406, entro i limiti di determinati quantitativi;

considerando che il regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto dai suddetti accordi per i prodotti lattiero-caseari nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 1994;

considerando che i protocolli aggiuntivi (6) agli accordi interinali firmati dalla Comunità e dai due paesi summenzionati prevedono, a decorrere dal 1o luglio 1994, una riduzione supplementare del prelievo del 20 %; che è dunque necessario prevedere talune modalità di applicazione a tal riguardo;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia dell'origine del prodotto; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (8); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un'aliquota unica di riduzione;

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di formaggi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 15, paragrafo 4 degli accordi interinali tra la Comunità europea e la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi dei prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1997, i quantitativi di cui all'allegato I sono ripartiti come segue nell'arco dell'anno:

- 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre,

- 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno.

Articolo 3

Il rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 1 è disciplinato come segue:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) nella domanda di titolo deve essere indicato il codice NC di cui all'allegato I nonché i prodotti originari di uno dei paesi interessati dal presente regolamento;

la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il prodotto o i prodotti considerati e per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2;

c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) no 1588/94,

Forordning (EF) nr. 1588/94,

Verordnung (EG) Nr. 1588/94,

Kanonismos (EK) arith. 1588/94,

Regulation (EC) No 1588/94,

Règlement (CE) no 1588/94,

Regolamento (CE) n. 1588/94,

Verordening (EG) nr. 1588/94,

Regulamento (CE) nº 1588/94.

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) no 1588/94,

Forordning (EF) nr. 1588/94,

Verordnung (EG) Nr. 1588/94,

Kanonismos (EK) arith. 1588/94,

Regulation (EC) No 1588/94,

Règlement (CE) no 1588/94,

Regolamento (CE) n. 1588/94,

Verordening (EG) nr. 1588/94,

Regulamento (CE) nº 1588/94.

Articolo 4

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1994, la domanda di titolo deve essere presentata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative allo stesso prodotto, per codice e paese d'origine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. In tale comunicazione devono essere indicati l'elenco dei richiedenti, le quantità richieste per ciascun prodotto e il paese d'origine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure compilando i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione prende tempestivamente una decisione circa la misura in cui può essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, quanto al codice e al paese d'origine, i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un'aliquota unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Qualora il quantitativo risultante dall'applicazione di tale aliquota venga ritenuto insufficiente dal richiedente, questi può rinunciare all'utilizzazione del titolo. In tal caso ne dà comunicazione, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione di cui al presente paragrafo, all'autorità competente, che trasmette immediatamente alla Commissione i dati relativi a tale rinuncia.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore, quanto al codice e al paese, al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati appena possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi su tutto il territorio comunitario.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 6

Per ogni domanda di titolo d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, deve essere costituita una cauzione pari a 30 ECU/100 kg.

Articolo 7

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono d'applicazione ferme restando le disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento succitato, il quantitativo importato in virtù del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi interinali conclusi con i paesi in oggetto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(3) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(4) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(5) GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7.

(6) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 21.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

ALLEGATO I

A. Formaggi originari della Romania Le importazioni nella Comunità dei formaggi sottoelencati, originari della Romania, beneficiano delle concessioni di seguito indicate.

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

"(in tonnellate)"" ID="3">Kashkaval Sacele (1)> ID="4">1 200> ID="5">1 300> ID="6">1 400"> ID="3">Kashkaval Penteleu (1)"> ID="1">ex 0406 90 29> ID="3">Kashkaval Dalia (1)"> ID="3">Kashkaval afumat Vidraru (1)"> ID="3">Kashkaval afumat Fetesti (1)"> ID="1">ex 0406 90 86> ID="3">Brinza Moieciu (1)"> ID="1">ex 0406 90 87> ID="3">Brinza vaca (1)"> ID="1">ex 0406 90 88> ID="3">Brinza de burduf (1)"> ID="3">Brinza topita Carpati (1)""

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B. Formaggi originari della Bulgaria Le importazioni nella Comunità dei formaggi sottoelencati, originari della Bulgaria, beneficiano delle concessioni di seguito indicate.

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

"(in tonnellate)"" ID="1">ex 0406 90> ID="2">Formaggio bianco di latte vaccino in salamonia> ID="3">2 000> ID="4">2 000> ID="5">2 000"> ID="1">ex 0406 90> ID="2">Kashkaval Vitosha di latte vaccino">

(1) Ottenuto da latte vaccino.

ALLEGATO II

ALLEGATO III