31994R1556

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle mele

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1994 pag. 0053 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 1556/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione di mele nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle mele raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai produttori comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle mele (codici NC 0808 10 31, 33, 39, 51, 53, 59, 81, 83 e 89), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

"" ID="1">luglio:> ID="2">46,25"> ID="1">agosto:> ID="2">41,11"> ID="1">settembre:> ID="2">43,98"> ID="1">ottobre:> ID="2">43,78"> ID="1">novembre:> ID="2">44,61"> ID="1">dicembre:> ID="2">45,95"> ID="1">gennaio:> ID="2">48,62"> ID="1">febbraio:> ID="2">50,44"> ID="1">marzo:> ID="2">52,73"> ID="1">aprile:> ID="2">54,00"> ID="1">maggio:> ID="2">56,31"> ID="1">giugno:> ID="2">57,08">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.