Regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l' alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall' accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1994 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0074
REGOLAMENTO (CE) N. 1550/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, considerando che tale accordo prevede l'apertura di un contingente, con un prelievo decrescente, di preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originarie della Bulgaria; considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento dei contingenti tariffari e di informarne gli Stati membri; considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di verifica, previa l'eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti; considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli; considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli di importazione sia pari a 25 ECU/t; considerando che occorre fissare i quantitativi che possono essere importati con prelievo ridotto del 60 % nel periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1997, conformemente al protocollo aggiuntivo dell'accordo intermedio concluso con la Bulgaria (2); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria che beneficiano di un contingente tariffario annuo a prelievo decrescente in forza del regime istituito dall'accordo intermedio concluso con la Bulgaria possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento. Il tasso di riduzione del prelievo applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati nel periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1997, sono indicati in allegato. Articolo 2 La domanda di titolo di importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato Eur 1 redatto in Bulgaria, a norma del protocollo n. 4 dell'accordo intermedio per i prodotti di cui trattasi. Articolo 3 1. Le domande di titolo di importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto, e non superiore a 500 tonnellate. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo di importazione per telex o telefax, entre le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate. 3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex o per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse. 4. Gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio. 5. Il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra 0. Articolo 4 Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione « Bulgaria »; il titolo obbliga ad importare da detto paese; b) nella casella 24, una delle seguenti diciture: Exacción neguladora reducida un 60 % [Anexo del Reglamento (CE) no 1550/94], Nedsaettelse af importafgiften med 60 % (Bilag i forordning (EF) nr. 1550/94), Ermaessigung der Abschoepfung um 60 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1550/94), Eisfora meiomeni kata 60 % [Parartima toy kanonismoy (EK) arith. 1550/94], 60 % levy reduction (Annex of Regulation (EC) No 1550/94), Prélèvement réduit de 60 % [Annexe du règlement (CE) no 1550/94], Prelievo ridotto del 60 % [Allegato del regolamento (CE) n. 1550/94], Met 60 % verlaagde heffing (Bijlage bij Verordening (EG) nr. 1550/94), Direito nivelador reduzido de 60 % [Anexo do regulamento (CE) nº 1550/94]. Articolo 5 La cauzione relativa ai titoli di importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16. (2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 26. ALLEGATO I quantitativi di prodotti importati dei codici NC indicati nel presente allegato beneficiano di una riduzione dei prelievi e dei dazi del 60 % nel periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1997. "" ID="1">2309 90 31> ID="2">Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali> ID="3">2 430 t> ID="4">2 620 t> ID="5">2 800 t"> ID="1">2309 90 41">