31994R1280

Regolamento (CE) n. 1280/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, a sorveglianza statistica, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 03/06/1994 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0223


REGOLAMENTO (CE) N. 1280/94 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1994 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, a sorveglianza statistica, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari in particolare degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1); prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 (2), in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi una progressiva riduzione dei dazi nonché un controllo applicabile nel quadro di quantitativi di riferimento e di una sorveglianza comunitaria nei prodotti prestabiliti;

considerando che questa riduzione dei dazi si è realizzata progressivamente nel corso dei medesimi periodi e con i medesimi ritmi contemplati nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati da tali paesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3593/91 della Commissione, dell'11 dicembre 1991, recante soppressione in due fasi di alcuni dazi doganali applicabili agli scambi tra la Comunità dei Dieci da un lato, e la Spagna e il Portogallo dall'altro, in seguito alla conclusione degli accordi mediterranei (3), ha previsto che i dazi doganali residui applicabili ai prodotti spagnoli e portoghesi, il cui disarmo tariffario continuava oltre il 1o gennaio 1993, erano aboliti in due fasi uguali rispettivamente il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1993; che di conseguenza è opportuno accordare la stessa concessione agli stessi prodotti originari degli Stati ACP mantenendo in vigore i controlli nel quadro delle quantità di riferimento e di sorveglianza statistica previsti dal regolamento (CEE) n. 715/90 summenzionato;

considerando che in esecuzione dei suoi obblighi spetta alla Comunità aprire le quantità di riferimento e stabilire un sistema di sorveglianza statistica concernente i prodotti elencati in allegato;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2658/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione (5), e (CEE) n. 1736/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (7);

considerando che per garantire l'efficacia del sistema di sorveglianza, gli Stati membri debbono comunque imputare le importazioni dei prodotti in questione sulle quantità di riferimento a mano a mano che tali prodotti saranno presentati in dogana scortati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno quindi aprire per i periodi indicati in allegato le quantità di riferimento per i prodotti elencati in allegato, durante il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 715/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono effettuate a dazio nullo nel quadro di quantitativi di riferimento e di una sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

(3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 13.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 5.

(6) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(7) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

"(in tonnellate)>(1)"> ID="1">12.0030> ID="2">ex 0704 90 90> ID="3">0704 90 90 * 92> ID="4">Cavoli cinesi freschi o refrigerati> ID="5">1. 11 - 31. 12. 1994> ID="6">1 000"> ID="1">12.0050> ID="2">ex 0705 11 10> ID="3">0705 11 10 * 23> ID="4">Lattughe « Iceberg », (Lactuca sativa, var. capitata L.)> ID="5">1. 7 - 31. 10. 1994> ID="6">1 000"> ID="1">12.0060> ID="2">ex 0709 10 00> ID="3">0709 10 00 * 30> ID="4">Carciofi, freschi o refrigerati> ID="5">1. 10 - 31. 12. 1994> ID="6">1 000"> ID="1">12.0080> ID="2">ex 0809 10 00> ID="3">0809 10 00 * 60 0809 10 00 * 80> ID="4">Albicocche, fresche> ID="5">1. 9. 1994 - 30. 4. 1995> ID="6">2 000"> ID="1">12.0090 (1)> ID="2">ex 0809 20 60 ex 0809 20 80> ID="3">0809 20 60 * 30 0809 20 80 * 31 0809 20 80 * 39> ID="4">Ciliege fresche> ID="5">1. 11. 1994 - 31. 3. 1995> ID="6">2 000"> ID="1">12.0100 (1)> ID="2">ex 0809 30 10 ex 0809 30 90> ID="3">0809 30 10 * 10 0809 30 90 * 10> ID="4">Pesche, comprese le pesche noci> ID="5">1. 12. 1994 - 31. 3. 1995> ID="6">2 000"> ID="1">12.0110> ID="2">ex 0809 40 19> ID="3">0809 40 19 * 25> ID="4">Prugne, fresche> ID="5">15. 12. 1994 - 31. 3. 1995> ID="6">2 000""

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(1) I codici Taric ripresi in appresso sono quelli applicabili durante il periodo indicato a fronte di ciascun numero d'ordine.