REGOLAMENTO (CE) N. 1277/94 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l' offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/77
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 03/06/1994 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1277/94 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/77 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 73, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari; considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 (2); che il periodo di validità della deroga scade il 30 aprile 1994; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare l'applicazione di tale deroga fino alla fine del 1994, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 30 aprile 1994 è sostituita dal 31 dicembre 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39). (2) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1212/93 (GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 5).