31994R1267

Regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione, del 1ºgiugno 1994, recante applicazione degli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 02/06/1994 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0218


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/94 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 1994 recante applicazione degli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3280/92 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che l'Unione europea ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d'America in merito al mutuo riconoscimento e alla protezione di alcune bevande spiritose; che tale accordo prevede l'attuazione, entro un certo termine, delle misure regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi ivi previsti; che, per permettere che i prodotti succitati fruiscano delle garanzie di controllo e di protezione previste dall'accordo, è opportuno stabilire l'elenco dei prodotti contemplati dagli accordi conclusi dall'Unione europea;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le designazioni dei prodotti elencati nell'allegato, originari dei paesi terzi ivi indicati, possono essere utilizzate esclusivamente per i prodotti fabbricati conformemente alle leggi e ai regolamenti degli stessi paesi terzi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure di protezione e di controllo previste, nel settore delle bevande spiritose, dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1576/89, alle condizioni stabilite nell'accordo con i paesi terzi interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3.

ALLEGATO

"" ID="1">Tennessee Whisky / Tennessee Whiskey> ID="2">Stati Uniti"> ID="1">Bourbon Whisky / Bourbon Whiskey / Bourbon come designazione per Bourbon Whiskey> ID="2">Stati Uniti">