REGOLAMENTO (CE) N. 1254/94 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995 i prezzi di riferimento dei limoni
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 01/06/1994 pag. 0047 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0203
REGOLAMENTO (CE) N. 1254/94 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1994 che fissa, per la campagna 1994/1995 i prezzi di riferimento dei limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (6), in particolare l'articolo 2, considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati i prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di limoni, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto; considerando che la commercializzazione dei limoni raccolti durante una campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo; che è quindi opportuno fissare i prezzi di riferimento dal 1o giugno al 31 maggio dell'anno successivo; considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi; considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità, - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento dei limoni freschi (codice NC 0805 30 10), espressi in ecu per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - giugno: 54,59 - luglio e agosto: 60,82 - settembre: 56,33 - ottobre: 50,57 - da novembre ad aprile: 47,15 - maggio: 47,73. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29. (6) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.