REGOLAMENTO (CE) N. 1213/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 recante misure di salvaguardia applicabili all' esportazione di aglio originario dalla Cina
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1994 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0161
REGOLAMENTO (CE) N. 1213/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario dalla Cina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (3) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli; considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione (4), l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione; che, con regolamento (CEE) n. 2448/93 della Commissione (5), il rilascio dei titoli di importazione è stato sospeso dal 2 settembre al 31 dicembre 1993 per l'aglio originario della Cina; considerando che il 25 aprile 1994 la Francia ha chiesto alla Commissione di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina; che il 10 e il 27 maggio 1994 sono stati inviati dati supplementari a complemento della domanda suddetta; considerando che, da gennaio a novembre 1993, sono state importate nella Comunità 21 951 tonnellate di aglio originario della Cina, il che rappresenta un aumento del 121 % rispetto allo stesso periodo del 1992 e del 254 % rispetto alla media dello stesso periodo degli anni dal 1988 al 1990; che, da gennaio ad aprile del 1994, sono stati rilasciati titoli di importazione per 3 244 t; considerando che il proseguimento di tali importazioni, tenuto conto del loro prezzo, potrebbe creare turbative gravi sul mercato comunitario, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e, in particolare, di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari; che, date tali circostanze, occorre adottare con urgenza misure di salvaguardia prima dell'inizio della campagna 1994/1995; considerando che, a tal fine, è opportuno limitare ad un determinato quantitativo, scaglionato nel tempo, il rilascio di titoli di importazione per la campagna 1994/1995 e sospendere il rilascio non appena sia raggiunto tale quantitativo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 maggio 1995, si procede al rilascio di titoli di importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina limitatamente ad un quantitativo di 10 000 tonnellate, di cui 5 000 al massimo fino al 31 agosto 1994. 2. La Commissione, non appena constati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93 e tenuto conto dei quantitativi corrispondenti ai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, sono stati raggiunti i quantitativi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente gli Stati membri. Essi sospendono quindi immediatamente il rilascio dei titoli di importazione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non si applica ai quantitativi per i quali siano stati rilasciati titoli di importazione anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3. (4) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10. (5) GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 15.