31994R1103

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/94 DELLA COMMISSIONE dell' 11 maggio 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 12/05/1994 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1103/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

"" ID="1">40.0410> ID="2">Malaysia> ID="3">375,000> ID="4">18. 4. 1994">

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 maggio 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

"" ID="1" ASSV="06">40.0410> ID="2" ASSV="06">41 (tonnellate)> ID="3">5401 10 11> ID="4" ASSV="06">Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m> ID="5" ASSV="06">Malaysia"> ID="3">5401 10 19"> ID="3">5402 10 10"> ID="3">5402 10 90"> ID="3">5402 20 00"> ID="3">5402 31 10"> ID="7">5402 31 30"> ID="7">5402 31 90"> ID="7">5402 32 00"> ID="7">5402 33 10"> ID="7">5402 33 90"> ID="7">5402 39 10"> ID="7">5402 39 90"> ID="7">5402 49 10"> ID="7">5402 49 91"> ID="7">5402 49 99"> ID="7">5402 51 10"> ID="7">5402 51 30"> ID="7">5402 51 90"> ID="7">5402 52 10"> ID="7">5402 52 90"> ID="7">5402 59 10"> ID="7">5402 59 90"> ID="7">5402 61 10"> ID="7">5402 61 30"> ID="7">5402 61 90"> ID="7">5402 62 10"> ID="7">5402 62 90"> ID="7">5402 69 10"> ID="7">5402 69 90"> ID="7">ex 5604 20 00"> ID="7">ex 5604 90 00">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.