31994R1054

Regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione, del 5 maggio 1994, concernente le modalità relative al monitoraggio dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 06/05/1994 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0066


REGOLAMENTO (CE) N. 1054/94 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1994 concernente le modalità relative al monitoraggio dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (1) , in particolare l'articolo 7,

considerando che, conformemente alla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio (2), in particolare al suo articolo 6, la Commissione è tenuta a istituire un sistema efficace di allarme per garantire il rispetto degli orientamenti in materia di politica agricola;

considerando che occorre istituire un sistema efficace di monitoraggio per quanto concerne l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in modo che sia possibile reagire nel quadro del sistema d'allarme della disciplina di bilancio e valutare l'evoluzione delle spese che dovranno essere imputate ai bilanci futuri in considerzaione del carattere pluriennale di alcuni impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e tali da determinare per vari anni oneri a carico del bilancio comunitario;

considerando che a tal fine il sistema di monitoraggio dovrà basarsi sui singoli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e su previsioni a breve termine regolarmente aggiornate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun esercizio gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella dell'allegato I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92.

Tali informazioni debbono pervenire alla Commissione nei 60 giorni successivi alle date citate.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, a scadenze trimestrali e conformemente alla tabella dell'allegato II, previsioni di spesa relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92.

Tali previsioni devono pervenire alla Commissione, rispettivamente, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

In via eccezionale, la prima comunicazione degli Stati membri sulle previsioni delle spese, come previsto dalla tabella dell'allegato II, deve pervenire alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

INFORMAZIONI DA COMUNICARE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92 Stato membro:

Regioni dell'obiettivo 1/non comprese in tale obiettivo (depennare a seconda dei casi) Situazione al ................................ Misure Situazione cumulativa precedente Rinunce Nuovi impegni Situazione cumulativa riveduta I. IMBOSCHIMENTO PRIVATO A. Numero di domande di adesione al regime (in attesa di autorizzazione) B. Autorizzazioni di imboschimento concesse - numero di autorizzazioni - ettari interessati C. Pratiche approvate in via definitiva (dopo la realizzazione dei lavori) Aiuti per l'imboschimento privato a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento b) Ettari interessati c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario - per un primo pagamento - per eventuali pagamenti successivi Premio per la manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento b) Ettari interessati c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario - per un primo pagamento - per eventuali pagamenti successivi Premio volto a compensare le perdite di reddito a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconociuto il diritto al pagamento b) Ettari per i quali è ammesso il beneficio del premio: - di aziende agricole - di altri beneficiari c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario - per un primo pagamento - per eventuali pagamenti successivi II. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE A. Numero di domande di adesione al regime (in attesa di autorizzazione) B. Numero di autorizzazioni all'esecuzione dei lavori concesse C. Pratiche approvate in via definitiva (dopo la realizzazione dei lavori) a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento b) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario Costo di bilancio relativo alle pratiche approvate Totale corrispondente alla situazione cumulativa riveduta (stima), di cui: FEAOG, sezione garanzia Fino al 15. 10. 19 . . (esercizio t) (1) Esercizio (t + 1) Esercizio (t + 2) Esercizio (t + 3) Esercizio (t + 4) III. IMBOSCHIMENTO PUBBLICO Fino al 15. 10. 19 . . (Esercizio t) (1) Esercizio (t + 1) Esercizio (t + 2) Esercizio (t + 3) Esercizio (t + 4) Coste di bilancio conseguente all'imboschimento pubblico Totale: di cui FEAOG, sezione garanzia (1) Per la dichiarazione del 30 aprile l'esercizio (t) è riferito all'esercizio in corso. Per la dichiarazione del 31 ottobre (t) è riferito all'esercizio appena concluso.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

PREVISIONI DI SPESA DA COMUNICARE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92 Stato membro:

Comunicazione del . . . . . . (1) Esercizi di bilancio Fino al 15. 10. 199 . . (Esercizio t) Esercizio (t+1) A. Previsioni delle spese totali ammesse al cofinanziamento comunitario (in moneta nazionale) di cui - nelle regioni dell'obiettivo 1 B. Spese a carico del FEAOG, sezione garanzia (1) Indicare la data.

NB:

1. Le previsioni non devono esser limitate alle sole pratiche approvate in via definitiva, ma devono prendere in considerazione anche gli altri pagamenti prospettati.

2. Per « esercizio (t) », si intende l'esercizio in corso.

>FINE DI UN GRAFICO>