31994R1012

REGOLAMENTO (CE) N. 1012/94 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 che determina i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali nell' ambito dei contingenti quantitativi comunitari applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 30/04/1994 pag. 0100 - 0101


REGOLAMENTO (CE) N. 1012/94 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 che determina i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali nell'ambito dei contingenti quantitativi comunitari applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, il regolamento (CEE) n. 747/94 sopra menzionato ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali, come pure le condizioni e le modalità di partecipazione all'assegnazione dei quantitativi disponibili;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 747/94, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione il numero e il volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute per ciascuno dei contingenti, nonché il volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni 1991 e 1992 (periodo di riferimento);

considerando che risulta dai dati così comunicati che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali eccede la parte di contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione o di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che, per il prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento, il totale comunitario delle domande presentate da importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono, di conseguenza, essere soddisfatte nella loro integralità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/94, sono soddisfatte a concorrenza della quantità o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione o di aumento, specificato nell'allegato I per ciascun contingente, alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, la quantità o il valore attribuiti sono limitati a quelli che sono stati richiesti.

Articolo 2

Per il prodotto menzionato nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/94, sono soddisfatte nella loro integralità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83.

ALLEGATO I

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE O DI AUMENTO "" ID="1">Guanti> ID="2">4203 29> ID="3"> 31,35 %"> ID="1">Calzature del codice SA/NC> ID="2">- ex 6402 19 (1)> ID="3"> 19,49 %"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">- ex 6403 19 (1)> ID="3"> 13,09 %"> ID="2">- 6403 51> ID="3"> 19,34 %"> ID="2">6403 59"> ID="2">- ex 6403 91 (1)> ID="3"> 64,72 %"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">- ex 6404 11 (1)> ID="3"> 30,96 %"> ID="2">- 6404 19 10> ID="3"> 32,97 %"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana> ID="2">6911 10> ID="3"> 17,72 %"> ID="1">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana> ID="2">6912 00> ID="3"> 24,02 %"> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.> ID="2">7013> ID="3">+ 15,66 %"> ID="1">Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC> ID="2">8527 21> ID="3">+ 42,39 %"> ID="1">Giocattoli del codice SA/NC> ID="2">- 9503 41> ID="3"> 43,811 %"> ID="2">- 9503 49> ID="3"> 44,453 %"> ID="2">- 9503 90> ID="3"> 40,921 %""

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(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC 8527 29.