REGOLAMENTO (CE) N. 995/94 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativo all' apertura di una gara permanente per l' esportazione di 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 detenuto dall' organismo d' intervento del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 30/04/1994 pag. 0057 - 0059
REGOLAMENTO (CE) N. 995/94 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1994 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1994/1995, di 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1994, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1994/1995, nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1994; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo; considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 547/94 (6); che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 da esso detenuto. Articolo 2 1. La gara concerne un quantitativo massimo di 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1994. 2. Le 157 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 sono immagazzinate in Inghilterra. Articolo 3 1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino al 30 settembre 1994. 2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1994. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7). Articolo 4 1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 maggio 1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles). 2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles). 3. L'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles). 4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito. Articolo 5 Per le offerte presentate anteriormente al 1o luglio 1994 si applicano le seguenti disposizioni: - in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 i cereali devono essere ritirati entro il 31 luglio 1994; - in deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta; - fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento dei cereali. Articolo 6 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1o luglio ed il 30 settembre 1994. Articolo 7 L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (6) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1. (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. ALLEGATO I ALLEGATO II I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: - DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus): Telex: 22037 AGREC B 22070 AGREC B (caratteri greci) Telefax: - 295 01 32 - 296 10 97 - 295 25 15