Regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione, del 22 aprile 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1994 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0058
REGOLAMENTO (CE) N. 897/94 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1994 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede l'attuazione, da parte degli Stati membri e anteriormente al 30 giugno 1995, di progetti pilota, per determinate categorie di pescherecci della Comunità, relativi a sistemi di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati nonché, se del caso, la realizzazione di progetti pilota relativi a rilevatori automatici di posizione; considerando che l'attuazione dei suddetti progetti pilota mira a valutare il tipo di tecnologia da utilizzare e il tipo di navi da pesca da includere nei sistemi in parola affinché il Consiglio possa decidere, anteriormente al 1o gennaio 1996, se sia il caso di utilizzarli per migliorare l'efficacia della sorveglianza delle attività di pesca; considerando che onde garantire l'esecuzione dei progetti pilota in parola da parte degli Stati membri è pertanto necessario stabilire le modalità d'applicazione, segnatamente per quanto concerne il numero, per Stato membro, di pescherecci oggetto di progetti pilota, la procedura di raccolta e di trattamento informatico dei dati trasmessi o raccolti dai pescherecci suddetti e la procedura di comunicazione dei dati fra Stati membri; considerando che per garantire la sorveglianza dei progetti pilota di cui trattasi e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione deve essere informata da questi ultimi sulla realizzazione dei rispettivi progetti pilota; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce talune modalità in base alle quali gli Stati membri attuano i progetti pilota di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 relativi a sistemi di localizzazione continua dei pescherecci della Comunità mediante basi terrestri o via satellite e con trasmissione dei dati via satellite nonché, se del caso, i progetti pilota relativi a rilevatori automatici di posizione. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per attuare: a) progetti pilota concernenti la localizzazione continua dei pescherecci della Comunità mediante comunicazioni via satellite che riguarderanno un numero minimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, pari almeno al numero dei pescherecci di tale Stato membro di lunghezza superiore a 50 m se detto numero è superiore a 10 unità e diversamente pari o superiore a 10. Il numero minimo di pescherecci per ciascuno Stato membro figura nell'allegato I; b) se lo desiderano, progetti pilota complementari relativi alla registrazione della localizzazione continua dei pescherecci della Comunità mediante sistemi di rilevazione automatica della posizione che includano al massimo il medesimo numero di pescherecci contemplato nei progetti pilota di cui alla lettera a). 2. Gli Stati membri verificano che i progetti pilota di cui al paragrafo 1 riguardino navi di lunghezza superiore a 17 m. Tuttavia, gli Stati membri possono attuare progetti pilota per un numero limitato di navi di lunghezza inferiore a 17 m qualora le attività di dette navi siano soggette a limitazioni dello sforzo di pesca. 3. I progetti pilota devono essere attuati a decorrere dal 1o luglio 1994. Essi devono essere operativi in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o ottobre 1994 e devono rimanere tali almeno fino al 30 giugno 1995. 4. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di attuare progetti pilota in comune. Articolo 3 L'autorità competente incaricata di attuare i progetti pilota è designata da ogni Stato membro che comunica alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax della predetta autorità. Articolo 4 Ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché i progetti pilota includano: a) impianti a bordo delle navi battenti la sua bandiera che partecipano ai progetti pilota, b) attrezzature informatiche che consentano alle autorità competenti di cui all'articolo 3 di trattare le informazioni trasmesse o raccolte dai pescherecci di cui all'articolo 2 nonché le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri. Articolo 5 Nel quadro dei progetti pilota che ricorrono a sistemi di comunicazione via satellite, gli impianti di cui all'articolo 4, lettera a) devono: 1) consentire la localizzazione continua con un margine di errore di posizionamento che deve rimanere inferiore a 500 m con un intervallo di confidenza del 99 % dei pescherecci che battono bandiera dello Stato membro considerato, a partire da una stazione terrestre o da un satellite, a prescindere dalle acque marittime in cui operano o dal porto in cui si trovano; 2) garantire la trasmissione automatica con frequenza oraria dei dati relativi alla posizione geografica, con un margine di errore di posizionamento che deve rimanere inferiore a 500 m e un intervallo di confidenza del 99 %, la data e l'ora di rilevamento della posizione dei pescherecci battenti bandiera dello Stato membro considerato all'autorità competente dello Stato di cui all'articolo 3 e alla Commissione, a richiesta di quest'ultima e con l'accordo dello Stato di bandiera; 3) garantire l'affidabilità dei dati di cui al punto 2. Articolo 6 Nel quadro dei progetti pilota complementari facenti ricorso a rilevatori automatici di posizione, gli impianti di cui all'articolo 4, lettera a) devono: 1) consentire la registrazione automatica e continua della posizione geografica, con un margine di errore di posizionamento che deve rimanere inferiore a 500 m con un intervallo di confidenza del 99 %, la data e l'ora di rilevamento della posizione in parola, a prescindere dalle acque marittime in cui operano i pescherecci o dal porto in cui si trovano, 2) garantire l'affidabilità dei dati di cui al punto 1. Articolo 7 Le attrezzature di cui all'articolo 4, lettera b) devono consentire allo Stato di bandiera a prescindere dal sistema utilizzato: 1) di raccogliere, trattare, registrare e centralizzare su supporto informatico le informazioni di cui all'articolo 5, punto 2 e all'articolo 6, punto 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conservare dette informazioni sino al 31 dicembre 1995, 2) di comunicare in modo automatico le informazioni trasmesse o raccolte dei propri pescherecci all'autorità competente dello Stato membro nelle cui acque operano i pescherecci considerati e alla Commissione, a richiesta di quest'ultima e con l'accordo dello Stato di bandiera. Articolo 8 1. Gli Stati membri collaborano per garantire la comunicazione dei dati di cui all'articolo 7, punto 2. 2. Ogni Stato membro di bandiera adotta le disposizioni necessarie per garantire che le informazioni individuali trasmesse dai propri pescherecci nel quadro dei progetti pilota di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) siano comunicate all'autorità competente di cui all'articolo 7, punto 2 entro i 60 minuti successivi al ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro di bandiera, e comunque entro i 120 minuti che seguono la trasmissione dei dati da parte dei suoi pescherecci. A tal fine può essere utilizzato un sistema di scambio di dati reciprocamente accettabile. 3. L'autorità competente di cui al paragrafo 2 che riceve le informazioni adotta le disposizioni necessarie per trattarle su supporto informatico. Articolo 9 1. Entro un mese prima dell'attuazione dei progetti pilota, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle informazioni relative alla realizzazione dei rispettivi progetti pilota, indicato all'allegato II. Tuttavia, gli Stati membri che hanno trasmesso dette informazioni nel quadro dell'applicazione della decisione 89/631/CEE del Consiglio (2) sono esonerati da tale obbligo. Gli Stati membri informano la Commissione dell'attuazione dei rispettivi progetti pilota. 2. Qualora fosse necessario aggiungere, escludere o sostituire un peschereccio o modificare informazioni relative a un peschereccio, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione. Articolo 10 Per agevolare la cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione comunica a ogni Stato membro le informazioni ricevute in forza dell'articolo 9 e garantisce la sorveglianza dei progetti pilota attuati dai singoli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 11 Prima del 31 marzo 1995, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione provvisoria di valutazione dei progetti pilota da esso attuati. Prima del 31 agosto 1995 ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale di valutazione che include segnatamente informazioni sul rapporto costo/efficacia dei sistemi, sulle garanzie di trasparenza dei sistemi utilizzati nonché proposte sul futuro dei sistemi di localizzazione continua dei pescherecci della Comunità. In base alle relazioni suddette, la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione globale di valutazione dei progetti pilota attuati dagli Stati membri che include, se del caso, proposte sull'istaurazione definitiva di un sistema di localizzazione continua dei pescherecci della Comunità. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64. ALLEGATO I "" ID="1">Belgïe/Belgique> ID="2">0> ID="3">10"> ID="1">Deutschland> ID="2">15> ID="3">15"> ID="1">Danmark> ID="2">4> ID="3">10"> ID="1">España> ID="2">124> ID="3">124"> ID="1">France> ID="2">67> ID="3">67"> ID="1">United Kingdom> ID="2">19> ID="3">19"> ID="1">Ellas> ID="2">9> ID="3">10"> ID="1">Ireland> ID="2">3> ID="3">10"> ID="1">Italia> ID="2">17> ID="3">17"> ID="1">Nederland> ID="2">14> ID="3">14"> ID="1">Portugal> ID="2">47> ID="3">47"> ALLEGATO II Elenco delle informazioni di cui all'articolo 9: - Numero di pescherecci considerati con descrizione tecnica (numero interno dello schedario flotta, denominazione, numero di identificazione esterna, lunghezza, stazza, potenza motrice, indicativo di chiamata, tipo di peschereccio, tipo di pesca abitualmente praticata). - Le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui all'articolo 4.