REGOLAMENTO (CE) N. 892/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1994 pag. 0005 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 892/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare gli articoli 7 e 11, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Nel gennaio 1988, in seguito ad una denuncia presentata dalla « Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie » a nome dell'unico fabbricante comunitario di calcio metallico, la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'ex Unione Sovietica (3). Al termine dell'inchiesta, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo con il regolamento (CEE) n. 2808/89 (4), successivamente annullato dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell'11 giugno 1992 (5). (2) In seguito a detta sentenza la Commissione ha ricevuto da parte dell'industria comunitaria informazioni scritte contenenti prove sufficienti di dumping e pregiudizio in relazione all'ex Unione Sovietica e alla Repubblica popolare cinese e, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha riassunto l'inchiesta, pubblicando a tal riguardo un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6). In tale avviso la Commissione comunicava che, essendo la Russia l'unico Stato indipendente dell'ex Unione Sovietica in cui erano situati produttori di calcio metallico, la procedura sarebbe stata circoscritta a questo Stato per quanto riguardava l'ex Unione Sovietica. (3) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione. (4) Alcuni rappresentanti degli esportatori, il ricorrente e alcuni importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Un esportatore cinese, il produttore comunitario e un importatore hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti. (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società: a) il produttore comunitario: Péchiney Électrométallurgie, La Roche de Rame (Francia) e Parigi (Francia); b) importatori nella Comunità: Industries des Poudres Sphériques (IPS, ex Extrament), Annemasse (Francia); c) un produttore di un paese terzo ad economia di mercato: Mineral Technologies, New York (Stati Uniti). (6) Per l'inchiesta sul dumping e sugli effetti delle presunte importazioni in dumping sul mercato comunitario è stato scelto il periodo dal 1o luglio 1991 al 31 ottobre 1992. La definizione di tale nuovo periodo, immediatamente anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura dell'inchiesta, era necessaria per permettere alla Commissione di agire sulla base delle informazioni più aggiornate e di raccogliere nuovi dati in merito al dumping e al correlativo pregiudizio. Il periodo dell'inchiesta precedentemente utilizzato nella procedura era compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987. (7) L'operatore cinese che ha risposto al questionario, « China Nuclear Energy Industry Corporation » (CNEIC), società commerciale dell'unico produttore di calcio metallico della Repubblica popolare cinese, « China National Nuclear Corporation » (CNNC), ha chiesto un trattamento individuale con l'istituzione di un dazio antidumping specifico. L'inchiesta preliminare aveva tuttavia dimostrato che esiste un unico produttore cinese di calcio metallico; la Commissione ritiene pertanto che, nel caso specifico, non sorga il problema del trattamento individuale. B. PRODOTTO (8) Il prodotto in questione è il calcio metallico, corrispondente al codice NC 2805 21 00, che viene ottenuto con due procedimenti: la riduzione della calce mediante alluminio, praticata dal produttore comunitario e dai produttori degli Stati Uniti e del Canada, e l'elettrolisi ignea del calcio, necessariamente seguita da una distillazione, praticata dai produttori della Russia e della Cina. Il prodotto si presenta sotto varie forme (misure) quali corone, pezzi, ritagli, trucioli e granuli (o granulati) e con diversi livelli di purezza (comunque superiore al 96 %, indipendentemente dal processo di lavorazione). I prezzi tendono a variare in base alle diverse dimensioni dei pezzi e, in misura minore, in base alla purezza. (9) All'interno della Comunità, il calcio metallico è usato essenzialmente in due settori: le industrie del piombo e delle ferroleghe, che richiedono pezzi e trucioli, e quella siderurgica, che utilizza granuli ottenuti tramite polverizzazione meccanica di pezzi, ritagli o trucioli, oppure granulati ottenuti per rifusione e atomizzazione. Il calcio corrente prodotto nella Comunità, negli Stati Uniti e in Canada per essere utilizzato nelle industrie del piombo e delle ferroleghe non è distillato. Il calcio distillato, prodotto in grandi quantità in Cina e in Russia, avente una purezza superiore al 99 %, è prodotto nella Comunità, negli Stati Uniti e in Canada soltanto per impieghi marginali che rappresentano una percentuale minima delle vendite, poiché la distillazione, che non è necessaria nel procedimento alluminotermico, implica costi elevati. Il prodotto di cui hanno bisogno le imprese di trasformazione, quali la IPS e i suoi concorrenti, può indifferentemente essere distillato o non distillato, purché abbia una purezza compatibile con l'uso finale al quale è destinato; gli utenti finali, cioè gli industriali del piombo e delle ferroleghe, non utilizzano calcio di purezza superiore al 98 %. (10) Dall'inchiesta preliminare è emerso che il produttore comunitario ha recentemente consegnato calcio metallico al principale importatore, la IPS, e che quest'ultimo lo abbia trasformato. Nel procedimento di trasformazione, tuttavia, la IPS ha incontrato gravi difficoltà. In considerazione di tali circostanze, ammesse dal produttore comunitario, la Commissione ha esaminato se, visto che la IPS non aveva difficoltà a trattare il calcio russo o cinese, il prodotto originario della Russia o della Repubblica popolare cinese e il prodotto comunitario potessero essere considerati prodotti simili. Il prodotto originario della Russia o della Repubblica popolare cinese, a causa della distillazione che fa necessariamente parte del procedimento di fabbricazione, ha una purezza superiore a quella del prodotto comunitario, anche se la purezza di quest'ultimo risponde alle caratteristiche correntemente ammesse e a quelle accettate dalle imprese di trasformazione diverse dall'IPS. L'IPS, inoltre, ammette di avere utilizzato in passato senza difficoltà il calcio originario del Canada, che è stato fabbricato con lo stesso procedimento applicato nella Comunità e negli Stati Uniti e che quindi non è distillato e ha una purezza equivalente. Inoltre, come ha osservato l'avvocato generale presso la Corte di giustizia nella causa C-358/89, sarebbe paradossale che l'IPS impiegasse mezzi considerevoli, anche sul piano giudiziario e per un periodo così lungo al fine di ottenere il prodotto della Péchiney, qualora questo non fosse adatto alle sue necessità e non fosse quindi « simile » ai sensi della legislazione antidumping. (11) La Commissione ritiene pertanto che il prodotto in questione, esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia, presenti caratteristiche strettamente somiglianti a quelle del prodotto fabbricato nella Comunità e negli Stati Uniti e sia intercambiabile nei suoi usi. Si tratta quindi di prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. C. DUMPING 1. Valore normale 1.1. Paese di riferimento (12) La Repubblica popolare cinese e la Russia non hanno un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Nell'indagine iniziale, gli Stati Uniti sono stati considerati un paese di riferimento adeguato e la Commissione in questa fase non ha trovato motivi, né ricevuto osservazioni che giustificassero la scelta di un altro paese. 1.2. Carattere rappresentativo delle vendite nel paese di riferimento (13) Nel corso del periodo dell'inchiesta, il calcio metallico importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia era in forma di ritagli, ovvero pezzi di dimensioni pari o superiori a 7 mm. Il produttore statunitense fabbricava esclusivamente un tipo di calcio simile a quello prodotto in Russia e nella Repubblica popolare cinese, di dimensioni uguali. (14) Il produttore statunitense, sulle cui cifre si è basato il calcolo del valore normale, sul mercato interno doveva far fronte alla concorrenza di considerevoli volumi di importazioni provenienti da almeno tre fonti diverse. La produzione negli Stati Uniti era inoltre paragonabile alle importazioni realizzate nel periodo dell'inchiesta. I prezzi applicati dal produttore statunitense durante detto periodo hanno consentito allo stesso di realizzare un profitto equo, ma non eccessivo. (15) La Commissione ha confrontato i quantitativi delle esportazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese o dalla Russia con quelli venduti sul territorio nazionale dal produttore americano scelto ai fini del calcolo del valore normale e ha ritenuto che il volume di vendite nel paese di riferimento fosse sufficientemente rappresentativo. (16) Quanto all'accessibilità e alla natura delle materie prime, non esistono differenze tra il paese di riferimento e la Repubblica popolare cinese o la Russia. (17) Il procedimento di produzione nel paese di riferimento (riduzione della calce con alluminio) è tuttavia diverso da quello applicato nella Repubblica popolare cinese o in Russia (elettrolisi ignea del calcio). Ciononostante, la Commissione ha ritenuto che il paese di riferimento offrisse una base ragionevole per determinare il valore normale, dal momento che il processo elettrolitico, se applicato nella Comunità, negli Stati Uniti o in Canada, avrebbe generato costi di produzione più elevati. 1.3. Base per il valore normale (18) I risultati dell'inchiesta della Commissione hanno confermato che le vendite negli Stati Uniti sono sufficientemente rappresentative e che la scelta di questo paese di riferimento era equa e appropriata. Il valore normale è stato dunque determinato sulla base dei prezzi vigenti sul mercato interno negli Stati Uniti. 2. Prezzi all'esportazione 2.1. Repubblica popolare cinese (19) In merito ai prezzi all'esportazione, la Commissione ha ricevuto informazioni da un esportatore cinese che vendeva direttamente a importatori indipendenti, presso i quali le cifre sono state verificate, un quantitativo equivalente al 60 % circa delle esportazioni complessive di calcio di origine cinese nella Comunità. Per quanto riguarda le rimanenti vendite, l'inchiesta ha dimostrato che il produttore cinese esportava nella Comunità anche attraverso operatori, aventi sede in Cina o in altri paesi terzi, che non hanno collaborato all'inchiesta. Il volume di tali vendite (40 % delle importazioni totali del prodotto cinese) era compatibile con le statistiche commerciali e i prezzi erano conformi a quelli delle vendite dirette del produttore cinese nella Comunità. Si è dunque ritenuto che i prezzi praticati dall'esportatore cinese agli acquirenti comunitari potessero essere considerati rappresentativi dei prezzi all'esportazione del calcio metallico cinese. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto determinati sulla base di quelli effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. 2.2. Russia (20) La risposta al questionario fornita dal principale importatore di calcio metallico di origine russa nella Comunità (più del 70 % delle esportazioni della Russia) è stata verificata e prezzi e quantitativi sono risultati paragonabili tanto alle statistiche doganali quanto ai dati forniti dalla società russa che ha risposto parzialmente al questionario. Tali prezzi sono stati quindi considerati i prezzi all'esportazione degli esportatori russi. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto determinati sulla base di quelli effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. 3. Confronto (21) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, secondo i casi e quando erano disponibili elementi di prova sufficienti, delle differenze che incidevano sulla comparabilità dei prezzi, quali i costi di trasporto e di credito, nonché altre spese di vendita quali le commissioni agli agenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il confronto è stato effettuato allo stesso stadio commerciale, ossia franco fabbrica per il valore normale negli Stati Uniti e franco frontiera nazionale per i prezzi all'esportazione relativi alla Repubblica popolare cinese e alla Russia. 4. Margine di dumping (22) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping sulle esportazioni cinesi e russe durante il periodo dell'inchiesta. La media ponderata del margine di dumping allo stadio franco frontiera comunitaria era pari a 2 202 ECU/t per il prodotto cinese e pari a 2 502 ECU/t per quello russo. D. PREGIUDIZIO (23) Nell'analisi del pregiudizio la Commissione ha tenuto conto del fatto che, durante la maggior parte del periodo di indagine e negli anni precedenti, erano in vigore misure antidumping. 1. Cumulo (24) Si è ritenuto che gli effetti delle importazioni di calcio metallico di origine cinese e russa dovessero essere esaminati cumulativamente. I prodotti importati e quelli dell'industria comunitaria sono infatti intercambiabili, sono venduti o offerti in vendita agli stessi clienti negli stessi mercati geografici e dispongono di canali di distribuzione comuni o analoghi. I quantitativi delle importazioni dalle due fonti non sono inoltre trascurabili, con quote di mercato pari rispettivamente al 23,3 % per la Repubblica popolare cinese e al 29,5 % per la Russia. 2. Quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping (25) Il consumo comunitario è stato determinato in base alle statistiche commerciali e alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta. Nel complesso tale consumo è stato relativamente stabile, nonostante alcune variazioni da un anno all'altro. Espresso in indici, il consumo era pari a 100 nel 1988, 116 nel 1989, 90 nel 1990, 96 nel 1991 e 122 nel 1992. (26) La quota di mercato del calcio metallico importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia è salita dal 35,3 % nel 1989 al 40,7 % nel 1990, al 48,8 % nel 1991 ed al 52,8 % nel 1992. 3. Prezzi (27) Nel confronto tra i prezzi dell'industria comunitaria e quelli delle importazioni la Commissione ha limitato i propri calcoli ai tipi di prodotto importati dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia nel corso del periodo dell'inchiesta, ovvero ai prezzi di grandezza pari o superiore a 7 mm, escludendo granuli e granulati. Per le importazioni si è tenuto conto dei dazi doganali e degli altri oneri per l'acquirente nella Comunità al fine di effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale. Dal 1989 i prezzi applicati dagli esportatori russi e cinesi sono costantemente diminuiti e i dazi antidumping in vigore sono stati completamente assorbiti. (28) La sottoquotazione dei prezzi nel corso del periodo dell'inchiesta, malgrado le riduzioni effettuate dal produttore comunitario, era pari in media al 22,9 % per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e al 23,9 % per quelle originarie della Russia. 4. Situazione dell'industria comunitaria 4.1. Capacità, coefficiente di utilizzazione degli impianti e produzione (29) A partire dal 1989, il produttore comunitario ha investito in nuove fornaci ed ha leggermente aumentato la propria capacità di produzione (indice 103 nel 1990, 107 nel 1991 e 111 nel 1992 contro 100 nel 1989). (30) La produzione è rimasta stabile: indice 88 nel 1990, 94 nel 1991 e 101 nel 1992 contro 100 nel 1989. (31) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti, dopo essere aumentato in seguito all'imposizione di dazi antidumping nel 1989, si è successivamente stabilizzato ad un livello inferiore, leggermente al di sopra del 50 %. 4.2. Quote di mercato (32) La quota di mercato del produttore comunitario, che era aumentata nel 1989 in seguito all'imposizione dei dazi, ha subito una costante flessione, diminuendo dal 50,2 % nel 1989 al 44 % nel 1990, al 34,7 % nel 1991 ed al 31,7 % nel 1992. 4.3. Prezzi (33) L'industria comunitaria, nel tentativo di adeguare i propri prezzi a quelli dei prodotti oggetto di dumping, ha subito una depressione dei prezzi. Le riduzioni del produttore comunitario nella Comunità, a partire dal 1989, superavano il 20 %. 4.4. Redditività (34) A causa della depressione dei prezzi il produttore comunitario ha venduto in perdita. La redditività dell'industria comunitaria, che era temporaneamente migliorata in seguito all'imposizione di dazi antidumping, benché non in misura sufficiente per realizzare profitti, è di nuovo scesa a partire dal 1991. Le perdite finanziarie nuovo dal produttore comunitario hanno ora raggiunto un livello tale da mettere in forse il proseguimento della sua attività nel settore. 4.5. Occupazione (35) L'occupazione si è mantenuta stabile a partire dal 1989, ad un livello appena sufficiente per continuare l'attività. 5. Conclusione (36) Alla luce di questi risultati, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in particolare in forma di perdite di quote di mercato, riduzione dei prezzi e conseguenti perdite finanziarie. E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (37) L'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping, in un periodo di stabilità del consumo, ha coinciso con la perdita di quote di mercato, l'erosione dei prezzi e il calo della redditività dell'industria comunitaria. Gli effetti specifici delle importazioni in dumping possono essere determinati, dal momento che le importazioni da altri paesi, ossia Stati Uniti e Canada, si sono dimezzate, passando dal 31 % nel 1988 al 14,6 % nel 1989, al 15,3 % nel 1990, al 16,5 % nel 1991 ed al 15,6 % nel 1992. L'esistenza stessa dell'industria comunitaria è messa a repentaglio dalle importazioni oggetto di dumping del calcio originario della Repubblica popolare cinese e dalla Russia. 2. Altri fattori (38) Nella sentenza dell'11 giugno 1992 nella causa C-358/89, la Corte di giustizia ha dichiarato che le istituzioni, nelle loro risultanze sul pregiudizio e sul nesso di causalità, non avevano sufficientemente esaminato l'ipotesi che il pregiudizio potesse essere provocato dal comportamento messo in atto dal produttore comunitario, al fine di ostacolare l'insediamento di un concorrente in un mercato a valle, rifiutando di rifornire Extramet, il maggiore utilizzatore del prodotto in questione nella Comunità. Nel marzo 1992 il produttore comunitario era stato infatti condannato per questo comportamento dal « Conseil de la Concurrence » francese e nel gennaio 1993 la sentenza di primo grado è stata confermata in appello dalla Corte d'appello di Parigi. Tuttavia, la Corte d'appello ha altresì dichiarato che nessuno sfruttamento abusivo di posizione dominante e nessuna pratica di concorrenza sleale potevano essere ascritti alla Péchiney dopo il 1984. (39) La Commissione ha comunque cercato di stabilire se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere stato provocato in parte dalla volontà del produttore comunitario di non fornire a uno dei principali importatori dei prodotti in dumping un prodotto per mezzo del quale questi avrebbe potuto far funzione adeguatamente e durevolmente il proprio impianto (cfr. considerando 10). Al di là della volontà manifestata dalla Péchiney di rifornire l'IPS e che si è tradotta in varie consegne del prodotto, la Commissione ha esaminato i mezzi usati dal produttore comunitario per soddisfare la domanda dell'IPS. La Péchiney ha fornito prove sufficienti per dimostrare di aver effettuato investimenti in attrezzature e in attività di ricerca e sviluppo per adattare il prodotto standard alle esigenze del procedimento dell'IPS. La Commissione ha potuto constatare che tali investimenti rappresentavano una percentuale significativa del potenziale fatturato della Péchiney relativo all'IPS. Durante l'inchiesta preliminare è risultato che le iniziative consistenti attuate dalla Péchiney dimostravano sufficientemente che essa era disposta a rifornire l'IPS e che l'assenza di consegne regolari non poteva essere imputata alla mancanza di volontà della Péchiney. L'argomento dell'IPS secondo il quale soltanto l'esistenza di consegne regolari della Péchiney potrebbe dimostrare l'assenza del rifiuto di vendere da parte di quest'ultima non è convincente. Infatti, la possibilità d'approvvigionamento a prezzi di dumping può legittimamente indurre la IPS a preferire i prodotti importati in dumping rispetto a quelli del produttore comunitario, indipendentemente da ogni altra considerazione. Inoltre, l'argomento secondo il quale in passato l'IPS avrebbe utilizzato calcio di origine canadese non è sufficiente per dimostrare l'attuale assenza di volontà della Péchiney di effettuare le consegne. Da tempo l'IPS non ha più importato né trattato quantità significative di calcio canadese. La Commissione ritiene che le difficoltà incontrate dall'IPS nell'utilizzazione del calcio della Péchiney non siano imputabili alla mancanza di volontà di quest'ultima di effettuare le consegne, bensì alla mancanza di volontà dell'IPS di adattare il suo procedimento di trasformazione all'uso del calcio della Péchiney. (40) Visto quanto precede, la Commissione ha respinto la richiesta presentata dall'IPS di nominare un esperto con il compito di valutare la volontà della Péchiney di effettuare le consegne. Innanzitutto, l'accertamento della volontà di effettuare le consegne non rientra nella competenza di un esperto tecnico. Inoltre, la richiesta di nomina di un esperto non è giustificata dall'esistenza di gravi problemi tecnici, qualora sia dimostrato che i prodotti importati in dumping e il prodotto comunitario sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (cfr. considerando 11). Infine, la nomina di un esperto avrebbe la conseguenza di ritardare considerevolmente e indebitamente la conclusione dell'inchiesta. ì(41) Di conseguenza, poiché nel periodo dell'inchiesta la Péchiney non ha rifiutato di rifornire l'IPS o altri eventuali acquirenti, la precaria situazione dell'industria comunitaria non può essere attribuita ad un comportamento anticoncorrenziale da parte di detta azienda e, dal momento che la Commissione non ha rilevato altri fattori che potessero spiegare la situazione, si deve concludere che la causa del pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria sono le importazioni oggetto di dumping. F. LIVELLO DEI DAZI (42) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il livello del dazio provvisorio deve essere pari al margine di dumping o ad un importo inferiore, qualora questo risulti sufficiente ad eliminare il pregiudizio. Per definire l'importo necessario ad eliminare il pregiudizio, i prezzi di vendita dei prodotti oggetto di dumping sono stati confrontati con il prezzo che avrebbe consentito al produttore comunitario di realizzare un adeguato profitto. Tale prezzo è stato basato sulla media dei costi di produzione del produttore comunitario, a cui si è aggiunto un margine di profitto del 5 % sulle vendite, ritenuto sufficiente in questo settore. Dal confronto è emersa una differenza di 2 074 ECU/t per le importazioni dalla Cina e di 2 120 ECU/t per quelle dalla Russia. Gli importi così ottenuti rappresentano i livelli del pregiudizio. Dato che i margini di dumping (cfr. considerando 22) superavano i livelli del pregiudizio, gli importi dei dazi antidumping provvisori da istituire devono essere pari a questi ultimi. Per ridurre al minimo i rischi di elusione dei dazi attraverso manipolazioni dei prezzi (cfr. considerando 27), si ritiene opportuno istituire un dazio in forma di importo specifico per tonnellata. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (43) Nel valutare l'interesse della Comunità, le istituzioni comunitarie hanno sempre ritenuto che lo scopo delle misure antidumping sia quello di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e di ristabilire una concorrenza libera e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità. La mancata adozione di misure provvisorie aggraverebbe inoltre la già precaria situazione dell'industria comunitaria, caratterizzata in particolare da una insufficiente redditività, in modo tale da pregiudicarne la sopravvivenza. Se questa industria dovesse essere costretta a cessare la produzione, gli effetti sugli acquirenti sarebbero quasi certamente negativi, poiché implicherebbero una limitazione della concorrenza sul mercato. (44) La Commissione ha valutato l'eventualità che l'adozione di misure antidumping potesse provocare una considerevole riduzione della concorrenza effettiva. In considerazione del fatto che il produttore comunitario è disposto a rifornire qualunque potenziale acquirente, compresa l'IPS, che è comunque possibile ottenere forniture dagli Stati Uniti e dal Canada e che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia resteranno disponibili, la Commissione ha concluso che il rischio non è tale da porre in secondo piano l'esigenza di salvaguardare l'industria comunitaria, la cui scomparsa provocherebbe realmente una riduzione della concorrenza. (45) La Commissione ha altresì valutato il possibile impatto delle misure su due categorie di utilizzatori: i consumatori primari, cioè le imprese di trasformazione come l'IPS, e le industrie utilizzatrici, ossia le industrie del piombo e delle ferroleghe e il settore siderurgico. Per quanto riguarda le vendite all'interno della Comunità, le imprese di trasformazione che acquistavano il prodotto dalla Russia o dalla Cina potrebbero rivolgersi al produttore comunitario o agli Stati Uniti e al Canada, oppure potrebbero continuare a rifornirsi dalla Russia e dalla Cina a prezzi non oggetto di dumping. Per le vendite di calcio metallico trasformato al di fuori della Comunità, esse potrebbero continuare a rifornirsi dalla Russia o dalla Cina, in regime di perfezionamento attivo, senza pagare alcun dazio. Quanto alla concorrenza esercitata dalle importazioni del prodotto trasformato ottenuto dal calcio metallico originario della Russia o della Cina, tali importazioni sarebbero altresì soggette a misure antidumping dal momento che il processo di trasformazione non modifica la classifica doganale del prodotto e non è sufficiente a conferire l'origine. L'impatto di misure antidumping sulla situazione della concorrenza tra le imprese di trasformazione sarebbe pertanto modesto e quindi non tale da rendere l'imposizione di misure di difesa contraria all'interesse della Comunità. Per quanto riguarda le industrie utilizzatrici, la Commissione ha rilevato che, se i prezzi del calcio metallico originario della Cina o della Russia, rispetto agli attuali livelli, aumentassero di un importo pari ai dazi antidumping provvisori, l'aumento del costo di una tonnellata di piombo contenente tale materiale sarebbe inferiore allo 0,3 % e quello di una tonnellata di acciaio prima della laminazione sarebbe inferiore allo 0,2 %. L'effetto sull'industria utilizzatrice sarebbe pertanto minimo. H. DISPOSIZIONE FINALE (46) Ai fini di buona amministrazione, è opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e suscettibili di revisione, qualora la Commisisone proponga l'istituzione di un dazio definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia, di cui al codice NC 2805 21 00. 2. L'importo del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è di 2 074 ECU/t per la Repubblica popolare cinese e di 2 120 ECU/t per la Russia. 3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994. Per la Commissione Padraig FLYNN Membro della Commissione (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (3) GU n. C 20 del 26. 1. 1988, pag. 3. (4) GU n. L 271 del 20. 9. 1988, pag. 1. (5) Causa C-358/89: Extramet Industrie SA - Consiglio delle Comunità europee. Racc. 1992, pag. I-3813. (6) GU n. C 298 del 14. 11. 1992, pag. 3.