31994R0882

REGOLAMENTO (CE) N. 882/94 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 22/04/1994 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 882/94 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/94 della Commissione (2) in particolare l'articolo 9,

considerando che gli articoli 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/94 (4), determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che in virtù del regolamento (CE) n. 3080/93 del Consiglio (5) è opportuno che taluni tipi di apparecchiature di prova per circuiti integrati beneficino dell'esenzione dai dazi doganali a norma delle disposizioni relative alla destinazione particolare all'importazione quando sono destinati alle prove di funzionalità dei circuiti integrati;

considerando che può risultare difficile distinguere tra i quattro diversi tipi di apparecchiature di prova della funzionalità dei circuiti integrati che godono dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione a norma delle disposizioni relative alla destinazione particolare e prodotti simili, in quanto rientrano tutti nel codice NC 9030 81; che è possibile fare questa distinzione per mezzo di definizioni specifiche; che a tal fine dovrebbero essere inserite nel capitolo 90 della nomenclatura combinata note complementari; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere modificato di conseguenza;

considerando che, onde assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di taluni tipi specifici di apparecchiature di prova per circuiti integrati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aggiunte al capitolo 90 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 le seguenti note complementari:

« 2. Nella sottovoce 9030 81 20 l'espressione "Apparecchiatura di prova per la produzione di semiconduttori con collegamento ai bordi" indica un'apparecchiatura elettronica per le prove di funzionalità di circuiti integrati (durante la fabbricazione) montati su piastre di prova che utilizzano un collegamento ai bordi, comprendente un'estremità di prova d'interfaccia per il collegamento con i dispositivi in prova, generatori di segnali, un'unità di controllo dei segnali, una o più unità di misurazione e confronto e i relativi alimentatori.

3. Nella sottovoce 9030 81 81 l'espressione "Apparecchiatura di prova per la produzione di semiconduttori" indica un'apparecchiatura elettronica per le prove di funzionalità dei circuiti integrati digitali (durante la fabbricazione che attiva una funzione di temporizzazione programmabile e comunica il formato dei dati dei segnali e la velocità di prova, senza interrompere il ciclo di prova, comprendente un'estremità di prova di interfaccia per il collegamento con i dispositivi in prova, un'unità di controllo dei segnali, generatori di segnali digitali, una o più unità di misurazione e confronto digitali e i relativi alimentatori.

4. Nella sottovoce 9030 81 83 l'espressione "Apparecchiatura di prova per la produzione di semiconduttori" indica un'apparecchiatura elettronica per le prove di funzionalità dei circuiti a segnali misti, analogici e digitali (durante la fabbricazione), comprendente un'estremità di prova di interfaccia per il collegamento con i dispositivi in prova, un'unità di controllo dei segnali, generatori di segnali analogici digitali, una o più unità di misurazione e confronto digitali e analogiche e i relativi alimentatori.

5. Nella sottovoce 9030 81 85 l'espressione "Apparecchiatura di prova per la produzione di semiconduttori" indica un'apparecchiatura elettronica per le prove di funzionalità dei circuiti analogici (durante la fabbricazione), comprendente un'estremità di prova di interfaccia per il collegamento con i dispositivi in prova, un'unità di controllo dei segnali, generatori di segnali analogici, una o più unità di misurazione e confronto analogiche e i relativi alimentatori; »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 12.

(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 15.

(5) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.