REGOLAMENTO (CE) N. 827/94 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 343/94 recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità d' applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 14/04/1994 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 827/94 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 343/94 recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità d'applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 2093/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i prezzi di acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1993/1994 (3) ha previsto, all'articolo 2, paragrafo 2, che a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, l'organismo d'intervento versa il prezzo dell'alcole greggio per tutti gli alcoli consegnatigli; considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2093/93 fissa un solo prezzo di acquisto per gli alcoli ottenuti dalle distillazioni previste agli articoli 35 e 36; che è opportuno precisare il prezzo di acquisto applicabile agli alcoli ottenuti dalla distillazione obbligatoria indetta in applicazione del regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione (4), nonché modificare in conformità l'articolo 6 di quest'ultimo regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 343/94 è sostituito dal seguente: « Articolo 6 L'organismo d'intervento versa il prezzo dell'alcole greggio per tutti gli alcoli consegnatigli in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87. Tale prezzo è fissato, rispetto al prezzo di cui all'articolo 4, a 1,16 ECU per % vol di alcole e per ettolitro. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 14. (4) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.