31994R0821

Regolamento (CE) n. 821/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Polonia, della Federazione russa e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 13/04/1994 pag. 0021 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0298
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0298


REGOLAMENTO (CE) N. 821/94 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 1994 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Polonia, della Federazione russa e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO (1) Nell'ottobre 1986 la Commissione, con la decisione 86/497/CEE (2), ha accettato impegni sui prezzi offerti dagli esportatori della Norvegia, della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata « Cina »), della Polonia e dell'ex URSS nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio. Le misure relative alla Norvegia sono state sospese dal regolamento (CE) n. 5/94 del Consiglio (3), con effetto dal 1o gennaio 1994.

(2) In seguito alla pubblicazione, nell'aprile 1991 (4), di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame presentata dal CEFIC (Consiglio dell'industria chimica europea) per conto dei produttori che presumibilmente rappresentano una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva di carburo di silicio.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5) la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento di riesame delle misure in vigore.

(3) La Commissione ha informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunzianti e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

(4) Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario e hanno comunicato osservazioni scritte. Il CEPIC ha chiesto e ottenuto di essere sentito dalla Commissione.

(5) L'esportatore polacco, Intervis Co. Ltd, Varsavia, ha risposto al questionario e ha comunicato osservazioni scritte. Gli esportatori norvegesi citati al punto 7 hanno risposto al questionario soltanto riguardo alle transazioni all'esportazione oggetto delle misure in vigore. Hanno inoltre risposto al questionario tre società cinesi, la China Minerals Import and Export Corporation, la China Abrasives Export Corporation e la China Metallurgical Import and Export Corporation (filiale di Jiangu), che rappresentano una piccola parte delle importazioni complessive di carburo di silicio originario della Cina. Tre organizzazioni che esportavano il prodotto in oggetto dall'ex URSS non hanno risposto ai questionari loro inviati.

La prima inchiesta riguardava tutto il territorio dell'ex URSS. Poiché dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che il carburo di silicio proviene unicamente dalla Federazione russa (in seguito denominata « Russia ») e dall'Ucraina, l'inchiesta relativa al riesame è limitata alle importazioni di carburo di silicio originario dei due Stati suddetti dell'ex URSS.

(6) Quattro importatori hanno risposto ai questionari.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società.

- Produttori comunitari denunzianti:

- Pechiney Electrometallurgie, Francia

- Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Germania

- Samatec, Società Abrasivi e Materiali Ceramici SA, Italia

- Navarro SA, Spagna

- Produttori/esportatori:

- Arendal Smelteverk AS (Norvegia)

- Norton AS (Norvegia)

- Orkla-Exolon AS (Norvegia)

- Importatori:

- Frank and Schulte GmbH (Germania)

- Ferrocarbon GmbH (Germania)

- Paese di riferimento:

- Exolon ESK Company, Tonawanda, USA

- Norton Company, Worchester, USA

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o luglio 1990-30 giugno 1991 (periodo dell'inchiesta).

(9) A causa della complessità del caso in esame e del volume dei dati raccolti, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il normale termine di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: « regolamento di base »).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (10) Il prodotto oggetto della denuncia e per il quale è stata aperta l'inchiesta relativa al riesame è il carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00. Il prodotto è identico a quello oggetto della precedente inchiesta, concluso con l'accettazione degli impegni.

(11) Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto, che possono essere divise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino, secondo la qualità, è utilizzato normalmente per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici e materie plastiche, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio.

Le diverse qualità di carburo di silicio non presentano differenze significative per quanto riguarda le principali caratteristiche fisiche, anche se le applicazioni sono diverse.

Dato che i due tipi principali derivano dallo stesso processo di produzione (uno non può essere ottenuto senza l'altro) e che il tipo metallurgico può tecnicamente essere sostituito da quello cristallino, si può ritenere che i due tipi di carburo di silicio e le loro diverse qualità costituiscano un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

(12) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità è identico, per quanto riguarda le caratteristiche specifiche, al carburo di silicio importato dai cinque paesi in questione. Si deve quindi considerare che si tratti di un prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA (13) I produttori comunitari denunzianti fabbricano tuttora oltre il 90 % della produzione comunitaria di carburo di silicio. È stato quindi concluso che questi produttori rappresentano una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva.

Si è tenuto conto del fatto che alcuni produttori comunitari hanno importato quantitativi limitati di carburo di silicio dai paesi soggetti all'inchiesta. Dato che queste importazioni avevano un carattere sperimentale, essendo state effettuate per analizzare i prodotti fabbricati dai concorrenti e che comunque riguardavano quantitativi trascurabili, non esistono motivi per escludere i produttori comunitari dalla definizione di « industria comunitaria » ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base. I produttori comunitari che hanno effettuato le importazioni non hanno partecipato alle pratiche di dumping dei paesi interessati, non ne hanno tratto beneficio e non erano protetti dalle loro conseguenze.

D. ATTUALE SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA (14) Per stabilire se la scadenza delle misure in vigore possa provocare nuovamente un pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio, è stato necessario esaminare l'attuale situazione dell'industria comunitaria.

a) Produzione, sfruttamento degli impianti e scorte

(15) La produzione di carburo di silicio dell'industria comunitaria, dopo una breve ripresa tra il 1988 e il 1989, quando è passata da 101 500 t a 107 500 t, è progressivamente scesa a 101 700 t nel 1990 e a 95 000 t nel periodo dell'inchiesta. Questo andamento corrisponde a un calo del 6,4 % rispetto al 1988, dell'11,6 % rispetto al 1989 e del 6,5 % rispetto al 1990.

Dato che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è rimasta stabile a 129 000 t, l'indice di sfruttamento degli impianti, pari al 79 % nel 1988, è salito all'83 % nel 1989 ed è sceso al 74 % nel periodo dell'inchiesta.

Nello stesso periodo le scorte dell'industria comunitaria sono passate gradualmente da 17 000 t a 20 500 t, con un incremento del 20,6 %.

b) Vendite

(16) Tra il 1988 e la fine del periodo dell'inchiesta, il volume delle vendite di carburo di silicio effettuate dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità ha subito una progressiva diminuzione del 15 %, passando da 93 419 t a 79 385 t.

c) Redditività

(17) È stato accertato che dal 1988 in poi l'industria comunitaria nel suo complesso ha subito un considerevole calo della redditività. Nel 1990, anche se alcune imprese realizzavano ancora profitti, l'industria in media subiva perdite, mentre durante il periodo dell'inchiesta tutti i produttori comunitari registravano perdite.

d) Occupazione

(18) Il numero di persone occupate dai produttori comunitari è generalmente diminuito e nel periodo dell'inchiesta in Italia è stato chiuso uno stabilimento.

e) Consumo sul mercato comunitario

(19) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta il consumo complessivo del prodotto in oggetto nella Comunità, secondo le stime, è passato da 152 977 t a 185 400 t, con un incremento del 21 % rispetto al 1988.

f) Quota di mercato dell'industria comunitaria

(20) La quota di mercato dell'industria comunitaria, in seguito all'istituzione di misure antidumping nel 1986, era aumentata dal 52,5 % nel 1984 al 61,1 % nel 1988. Dopo il 1988, tuttavia, la quota di mercato è nuovamente diminuita ed è scesa al 42,8 % nel periodo dell'inchiesta.

g) Conclusione

(21) È stato pertanto concluso che, nonostante gli impegni in vigore, l'industria comunitaria si trova ancora chiaramente in una difficile situazione economica. Tale situazione si è nettamente deteriorata dopo il 1988, come risulta dal calo della produzione, del coefficiente di sfruttamento degli impianti e delle vendite. La situazione dell'industria comunitaria era inoltre caratterizzata dall'aumento delle scorte, dalla perdita di posti di lavoro, da perdite finanziarie e dalla contrazione della quota di mercato, nonostante l'espansione del consumo nella Comunità.

E. COMPORTAMENTO DEGLI ESPORTATORI INTERESSATI (22) È stato inoltre necessario esaminare il comportamento degli esportatori interessati.

a) Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(23) Tra il 1988 e il 1989 il volume delle importazioni dalla Norvegia è aumentato da 42 035 t a 49 185 t, ma nel periodo dell'inchiesta è sceso a 45 288 t. La quota di mercato corrispondente, che era lievemente aumentata dal 27,5 % al 28,8 % tra il 1988 e il 1989, è successivamente scesa al 25,7 % nel 1990 e al 24,4 % nel periodo dell'inchiesta.

Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina sono passate da 1 758 t a 28 295 t, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla Polonia sono aumentate da 1 276 t a 3 497 t e quelle dalla Russia e dall'Ucraina da 5 078 t a 12 921 t. Il corrispondente andamento della quota di mercato è stato dall'1,1 % al 15,3 % per la Cina, dallo 0,8 % all'1,9 % per la Polonia e dal 3,3 % al 7 % per la Russia e l'Ucraina. Nel periodo in esame il volume complessivo delle importazioni dalla Cina, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina è aumentato di oltre quattro volte e mezzo. La quota di mercato dei quattro paesi considerati complessivamente è passata dal 5,2 % nel 1988 al 24,2 % nel periodo dell'inchiesta.

Il volume globale delle importazioni da Cina, Norvegia, Polonia, Russia e Ucraina è aumentata da 50 147 t nel 1988 a 90 001 t nel periodo dell'inchiesta. La corrispondente quota di mercato è passata dal 32,7 % al 48,6 %.

b) Prezzi

(24) È stato esaminato se nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei prodotti esportati fossero inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari. È stato effettuato un confronto in base alle vendite dell'industria comunitaria e degli esportatori ad acquirenti indipendenti allo stesso stadio commerciale sui principali mercati della Comunità. Ai fini di un equo confronto sono stati presi in considerazione i prezzi di qualità simili.

Dal confronto è emersa una sottoquotazione significativa dei prezzi da parte degli esportatori di tutti i paesi interessati, fatta eccezione per la Norvegia. È risultato infatti che i prezzi dei prodotti norvegesi presentavano variazioni poco rilevanti rispetto ai prezzi applicati dall'industria comunitaria.

È stato riscontrato che i prezzi dell'esportatore polacco erano inferiori a quelli dei produttori comunitari di margini sino al 29 %. I prezzi dei prodotti esportati dalla Russia e dall'Ucraina erano inferiori a quelli dei prodotti comunitari di margini compresi tra il 23 % e il 49 %, mentre per le esportazioni dalla Cina sono stati accertati margini di sottoquotazione tra il 50 % e il 71 %.

c) Impegni sui prezzi

(25) Dall'esame dei prezzi è inoltre risultato che i prodotti esportati dalla Cina, dalla Russia e dall'Ucraina erano stati costantemente venduti in violazione degli impegni concordati con la Commissione nel precedente procedimento. L'esportatore polacco, pur applicando prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha violato l'impegno sui prezzi. Anche gli esportatori norvegesi hanno rispettato gli impegni.

d) Conclusione

(26) In considerazione dell'aumento del volume delle importazioni dalla Cina, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina, considerate complessivamente, nonché della sottoquotazione dei prezzi accertata nei confronti di detti paesi e della violazione degli impegni sui prezzi da parte di tutti gli esportatori, fatta eccezione per la Norvegia e la Polonia, è stato concluso che era necessario esaminare se eventuali pratiche di dumping avessero contributo al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e se la scadenza delle misure di difesa potesse provocare nuovamente dumping e pregiudizio.

F. PRATICHE DI DUMPING I) Paese di riferimento

(27) Durante il periodo dell'inchiesta i paesi soggetti al presente procedimento, ad eccezione della Norvegia, non avevano un'economia di mercato. Per questi paesi il calcolo del valore normale doveva essere basato sui dati ottenuti in un paese ad economia di mercato (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base). A tal fine le parti interessate hanno proposto diversi paesi, compresa la Norvegia. Poiché gli esportatori norvegesi non hanno fornito informazioni relative ai prezzi sul mercato interno, ai costi di produzione e ai prezzi all'esportazione per tutti i tipi del prodotto in questione, non è stato possibile utilizzare la Norvegia come paese di riferimento.

È stato stabilito che il mercato degli Stati Uniti d'America poteva essere adeguatamente scelto come riferimento, in considerazione della facilità di accesso alle materie prime, della disponibilità di energia a prezzi competitivi e della situazione di concorrenza aperta. Si è inoltre tenuto conto del fatto che, in termini di volume e di gamma di qualità di carburo di silicio, il mercato statunitense è considerato rappresentativo rispetto alle esportazioni dei singoli paesi non aventi un'economia di mercato.

Il prodotto fabbricato negli Stati Uniti ha inoltre le stesse caratteristiche chimiche e fisiche essenziali del prodotto ottenuto nei paesi interessati e può quindi essere considerato un prodotto simile.

II) Valore normale

a) Paesi che non hanno un'economia di mercato

(28) Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi ai quali, nel corso di normali operazioni commerciali, il carburo di silicio è stato venduto per il consumo sul mercato degli Stati Uniti. Tutte le transazioni di vendita erano state effettuate nei confronti di acquirenti indipendenti e riguardavano quantitativi considerati rappresentativi.

È stato tenuto conto del fatto che le società soggette all'inchiesta nel mercato del paese di riferimento erano direttamente o indirettamente collegate ad alcuni produttori di carburo di silicio nella Comunità o in Norvegia. È stato esaminato se l'esistenza di tale collegamento avesse un'incidenza sulla determinazione del valore normale. Dato che il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato degli Stati Uniti e che questi prezzi erano soggetti alle normali forze della concorrenza, è stato concluso che l'esistenza di un collegamento di questo tipo non incideva sul valore normale così determinato.

b) Norvegia

(29) Non è stato possibile stabilire il valore normale in base ai prezzi o ai costi in Norvegia, dato che i produttori norvegesi non hanno pienamente collaborato. In considerazione delle analogie esistenti tra la Norvegia e gli Stati Uniti per quanto riguarda il prodotto in oggetto, in termini di processi di produzione e di costi delle materie prime, in particolare dell'energia, nonché di altre circostanze economiche e tenendo conto del fatto che nei due paesi i produttori operano in un mercato competitivo, si è ritenuto che i prezzi del carburo di silicio negli Stati Uniti rappresentassero i migliori elementi disponibili per calcolare i prezzi in Norvegia.

Il valore normale per tutte le qualità del prodotto è stato quindi stabilito, secondo l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base, in funzione della media ponderata dei prezzi di vendita negli Stati Uniti. Le informazioni relative ai costi di produzione del carburo di silicio negli Stati Uniti, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto (come risulta dal punto 49), hanno confermato che il ricorso ai prezzi di vendita nel mercato degli Stati Uniti era ragionevole.

Per le qualità oggetto degli impegni offerti dagli esportatori norvegesi interessati, sono stati stabiliti valori normali distinti in base alla media ponderata dei prezzi di vendita delle qualità corrispondenti sul mercato statunitense.

III) Prezzi all'esportazione

a) Polonia

(30) Il produttore polacco ha esportato direttamente verso importatori indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto.

b) Cina

(31) Il volume delle esportazioni delle società cinesi che hanno collaborato rappresentava il 22 % di tutte le importazioni nella Comunità di carburo di silicio di origine cinese realizzate nel periodo dell'inchiesta. È stato esaminato se nei confronti delle tre società di cui al punto 5 dovessero essere elaborate risultanze individuali. Poiché si tratta di aziende pubbliche, non sono state fatte determinazioni individuali conformemente alla prassi normalmente seguita dalle istituzioni, tanto più che lo Stato può intervenire in qualsiasi momento nella loro attività economica. La percentuale del 22 % è stata inoltre considerata troppo limitata per essere rappresentativa delle esportazioni complessive di carburo di silicio dalla Cina. I prezzi all'esportazione dei prodotti cinesi sono stati quindi determinati in base ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. Sono stati quindi utilizzati i dati forniti dall'Eurostat, dai quali sono stati dedotti tutti i costi sostenuti tra il porto d'imbarco cinese e il livello cif frontiera comunitaria.

c) Norvegia

(32) Poiché i produttori norvegesi hanno fornito informazioni soltanto per una parte delle loro esportazioni, il prezzo all'esportazione medio relativo al carburo di silicio originario dalla Norvegia, indipendentemente dalla qualità, è stato stabilito in base ai dati Eurostat.

d) Russia e Ucraina

(33) Dato che gli esportatori della Russia e dell'Ucraina non hanno collaborato, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai dati disponibili. A questo proposito, i prezzi all'esportazione per la Russia e l'Ucraina sono stati stabiliti in base ai prezzi d'acquisto di un importatore indipendente, ritenuto idoneo poiché nel periodo dell'inchiesta ha effettuato oltre il 50 % delle importazioni complessive di carburo di silicio originario dei paesi suddetti. I prezzi d'acquisto erano a livello franco destinazione. Per ottenere il prezzo franco frontiera nazionale sono stati dedotti i costi sostenuti per l'assicurazione e il nolo. In funzione dei dati forniti dall'importatore non è stato possibile effettuare una distinzione tra il carburo di silicio originario della Russia e quello proveniente dall'Ucraina.

IV) Confronto

(34) Per tutti i paesi, fatta eccezione per Cina e Norvegia, il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione di qualità comparabili, prendendo in esame le singole transazioni commerciali e a livello franco fabbrica. Per i paesi che non hanno un'economia di mercato, invece del prezzo franco fabbrica è stato preso in considerazione il prezzo franco frontiera nazionale, secondo la prassi normalmente seguita per questi paesi. Non sono stati chiesti, né sono stati ritenuti necessari adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti allo stadio commerciale [articolo 2, paragrafo 9, lettera a) del regolamento di base], poiché dall'inchiesta è emerso che sul mercato di riferimento non esistevano diversi tipi di prezzi per le varie categorie di acquirenti.

Per il prodotto originario della Russia e dell'Ucraina è stato effettuato un adeguamento del valore normale in base ad informazioni particolareggiate fornite dall'importatore di cui al punto 33, per tener conto della differenza inerente alla natura delle merci caratteristiche fisiche, secondo l'articolo 2, paragrafo 9, lettera a) del regolamento di base.

(35) Il prezzo medio di tutte le vendite all'esportazione di carburo di silicio, calcolato in base ai dati Eurostat, è stato confrontato a livello franco fabbrica con il valore normale stabilito in funzione del prezzo medio di tutte le transazioni commerciali sul mercato degli Stati Uniti, considerando complessivamente tutte le qualità.

I prezzi all'esportazione di alcune qualità indicati negli impegni dei produttori norvegesi sono stati confrontati con i prezzi di vendita di qualità analoghe sul mercato degli Stati Uniti. Queste risultanze hanno confermato i risultati del confronto effettuato tenendo conto di tutte le vendite all'esportazione dei produttori norvegesi.

(36) I tre esportatori cinesi che hanno risposto al questionario della Commissione hanno chiesto diversi adeguamenti per differenze inerenti alla natura delle merci e ad alcune spese di vendita. Poiché, come già è stato affermato, questi esportatori non sono stati considerati rappresentativi di tutte le esportazioni cinesi di carburo di silicio nella Comunità, in base agli elementi di prova disponibili non è stato possibile stabilire se tali adeguamenti fossero applicabili a tutte le esportazioni nella Comunità. Poiché tuttavia da diverse fonti nel corso dell'inchiesta è emerso che la Cina esporta principalmente carburo di silicio metallurgico, è stato considerato che, secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base (dati disponibili), non fosse opportuno utilizzare un valore normale medio basato sui tipi cristallino e metallurgico.

È stato quindi utilizzato un valore normale ottenuto unicamente dal prezzo medio del tipo metallurgico. Il confronto è stato effettuato tra questo valore normale e il prezzo all'esportazione determinato con il metodo sopra esposto. Sono stati applicati gli adeguamenti giustificati per le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, rispetto al volume delle esportazioni dei tre esportatori cinesi che hanno collaborato.

Sono state respinte alcune richieste di adeguamenti per differenze relative a fattori di costo, quali la manodopera, tra i produttori degli Stati Uniti e quelli della Cina, poiché possono essere ammessi soltanto gli adeguamenti derivanti da vantaggi comparativi naturali. Le eventuali differenze di costo dovute al sistema economico del paese esportatore non possono essere prese in considerazione, in quanto sarebbero contrarie alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, secondo le quali il valore normale deve essere stabilito in base ai prezzi o ai costi di un paese ad economia di mercato. Le differenze di costo derivanti da vantaggi naturali comparati non sono invece dovute al sistema economico del paese esportatore.

V) Margini di dumping

(37) Dai confronti sono risultate le seguenti medie ponderate dei margini di dumping, espresse in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria:

- Cina: 72,5 %

- Produttori ed esportatori norvegesi: 0,0 %

- Polonia: 8,3 %

- Russia: 23,3 %

- Ucraina: 23,3 %.

G. NUOVO PREGIUDIZIO (38) Alla luce dell'esame dei fatti di cui sopra e per valutare gli effetti della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione gli elementi che seguono.

I) Norvegia

(39) Benché gli esportatori norvegesi non abbiano collaborato pienamente, dagli elementi di prova disponibili emerge chiaramente che il prodotto norvegese si situa principalmente nel segmento di qualità superiore, dove prevalgono prezzi più alti.

Alla luce del comportamento tenuto in passato dai produttori norvegesi riguardo alla determinazione dei prezzi, rimasti in linea di massima allo stesso livello di quelli dei produttori comunitari, anche a scapito della quota di mercato, è apparso improbabile che la scadenza dell'impegno possa provocare nuovamente a breve termine pratiche di dumping e conseguente pregiudizio da parte dei produttori norvegesi.

II) Cina, Polonia, Russia e Ucraina

(40) Gli esportatori di questi paesi hanno venduto nella Comunità carburo di silicio a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari e in quantitativi crescenti, senza rispettare, fatta eccezione per l'esportatore polacco, gli impegni convenuti con la Commissione.

Poiché queste importazioni hanno continuato a provocare pregiudizio all'industria comunitaria, si può prevedere che la scadenza delle misure implichi un ulteriore deterioramento della situazione già critica dell'industria comunitaria.

III) Effetti delle importazioni a basso prezzo considerate cumulativamente

(41) Ai fini del presente esame, è stato considerato opportuno considerare cumulativamente le importazioni da Cina, Polonia, Russia e Ucraina dato che gli esportatori di questi paesi hanno seguito in gran parte lo stesso comportamento in materia di determinazione dei prezzi e poiché i prodotti importati hanno natura essenzialmente identica, sono intercambiabili, hanno i medesimi canali di distribuzione e sono stati venduti nello stesso mercato geografico durante lo stesso periodo.

(42) Per quanto riguarda il rapporto tra le importazioni a basso prezzo e la situazione critica dell'industria comunitaria, è stato accertato che l'aumento del volume e della quota di mercato di queste importazioni e la sottoquotazione dei prezzi hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

Dato che il carburo di silicio è un prodotto sensibile alle variazioni dei prezzi in un mercato trasparente in cui operano essenzialmente utenti industriali, le vendite a basso prezzo provocano inevitabilmente effetti di sostituzione, in quanto i consumatori decidono di acquistare il prodotto al prezzo più basso. È stato quindi concluso che è possibile stabilire un rapporto tra le importazioni a basso prezzo e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

IV) Effetti di altri fattori

(43) È stato esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni a basso prezzo dai quattro paesi suddetti, possano aver provocato, anche parzialmente, la situazione critica dell'industria comunitaria e in particolare se le importazioni da paesi diversi dai quattro paesi suddetti possano aver contribuito a tale situazione. L'esame è stato effettuato in base ai dati Eurostat.

a) Norvegia

(44) Per quanto riguarda le importazioni dalla Norvegia è stato rilevato che i prezzi del carburo di silicio norvegese importato nella Comunità erano generalmente conformi a quelli dei produttori comunitari. Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, inoltre, la quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia è diminuita. È stato pertanto ritenuto improbabile che le importazioni dalla Norvegia abbiano contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

b) Altri paesi terzi

(45) Una parte delle importazioni (corrispondente ad una quota di mercato del 7,7 % nel periodo dell'inchiesta) era originaria di altri paesi terzi, esclusa la Norvegia. È stato riscontrato che i prezzi dei prodotti originari di questi paesi erano mediamente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari.

La Commissione non ha ricevuto elementi di prova per stabilire se questi prezzi fossero bassi a causa della qualità inferiore del carburo di silicio oppure a causa di pratiche di dumping.

Conclusione

(46) È stato considerato che, anche se le importazioni da altri paesi possono aver contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria, rimane valida la conclusione secondo la quale le importazioni cumulate dai quattro paesi in questione, considerate isolatamente, sono la causa di tale situazione critica.

V) Conclusioni sul nuovo pregiudizio

(47) Alla luce delle nuove risultanze in materia di dumping e di pregiudizio, è stato concluso che sarebbe giustificata la continuazione delle misure nei confronti di tutti i paesi, eccettuata la Norvegia, ma che sarebbe necessario riesaminare il tipo di misure in base ai nuovi elementi sul dumping e sul pregiudizio. Per quanto riguarda la Norvegia, le risultanze relative all'assenza di pratiche di dumping per tutti i tipi di carburo di silicio esportati nella Comunità e non soltanto per quelli soggetti agli impegni confermano che, dato il comportamento degli esportatori norvegesi riguardo alla determinazione dei prezzi, non vi sono elementi per indicare che la scadenza delle misure possa provocare nuovamente, a breve termine, un pregiudizio dovuto a pratiche di dumping.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (48) Scopo delle misure antidumping, in linea di massima, è di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche di dumping per ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario. Per valutare l'interesse della Comunità, si è tenuto conto dell'efficacia delle misure in vigore, nonché dell'interesse dell'industria comunitaria, dei consumatori di carburo di silicio e dei consumatori finali del prodotto finito. A questo proposito si ricorda che nella precedente inchiesta si è ritenuto che le misure fossero conformi all'interesse della Comunità.

Se l'industria comunitaria non fosse adeguatamente difesa contro la concorrenza sleale accertata, le sue difficoltà si aggraverebbero e potrebbero provocarne la scomparsa, con effetti negativi sull'occupazione e sugli investimenti. Durante il periodo dell'inchiesta è stato chiuso uno stabilimento in Italia e successivamente è stato chiuso un altro impianto in Francia. Queste chiusure, che provocano una contrazione della concorrenza per la fornitura di carburo di silicio, hanno conseguenze negative sugli utenti. Si potrebbe sostenere che gli acquirenti di carburo di silicio potrebbero trarre vantaggio dalla possibilità di acquistare il prodotto a prezzi di dumping. Tali eventuali vantaggi sarebbero tuttavia minimi, poiché il carburo di silicio in questione incide in misura trascurabile sul prezzo della maggior parte dei prodotti finiti.

In tali circostanze è nell'interesse della Comunità che debbano essere mantenute in vigore misure antidumping definitive per eliminare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping e che queste misure debbano essere in forma di dazi antidumping.

I. DAZIO (49) Per calcolare l'importo del dazio necessario per difendere adeguatamente l'industria comunitaria dalle continue pratiche di dumping e dal conseguente pregiudizio, si è ritenuto che le misure debbano permettere all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere un equo profitto.

A questo proposito, e in base alle risultanze nel paese di riferimento, è stato accertato che un margine di profitto del 5 % sul costo di produzione per questo settore poteva essere considerato un livello minimo adeguato visti gli investimenti a lungo termine necessari.

(50) Per calcolare l'importo del dazio è stato stabilito un livello di prezzo con il quale l'industria comunitaria potrebbe ottenere questo risultato.

Dato che il carburo di silicio si presenta essenzialmente in due tipi, cristallino e metallurgico, sono stati calcolati due diversi livelli di prezzi, ottenuti in base alla media ponderata del costo di produzione dei produttori comunitari per ciascun tipo e al margine di profitto.

(51) È stato considerato che il dazio deve corrispondere alla differenza tra questo prezzo e i prezzi di vendita effettivi applicati dagli esportatori nella Comunità.

(52) Per stabilire l'aliquota del dazio, le differenze di prezzo così ottenute sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore dei prodotti importati franco frontiera comunitaria.

(53) Per la Russia e l'Ucraina è stato stabilito un margine di pregiudizio del 51,1 %. Poiché questa percentuale è superiore al margine di dumping, l'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita in base a quest'ultimo.

(54) Il prezzo franco frontiera comunitaria stabilito per le esportazioni originarie della Cina è stato confrontato con il livello di pregiudizio determinato per l'industria comunitaria riguardo al carburo di silicio di tipo metallurgico. Dal confronto risulta un margine di pregiudizio del 52,6 %, che è inferiore al margine di dumping. Il dazio dovrebbe quindi essere stabilito in base al margine di pregiudizio.

(55) Per la Polonia è stato accertato un margine di pregiudizio del 27 %. Poiché questa percentuale è superiore al margine di dumping determinato, il dazio dovrebbe essere stabilito in base a quest'ultimo.

L'impegno offerto dall'unico esportatore polacco ed accettato nel 1986 non è più sufficiente per evitare il prediudizio. L'esportatore non ha offerto un nuovo impegno, benché la Commissione gliene avesse dato la possibilità.

Nonostante l'accettazione di un impegno offerto dal governo russo (vedi punto 56), dovrebbe essere istituito un dazio residuo sulle importazioni del prodotto originario della Russia, in considerazione del fatto che, dati i rapidi mutamenti del sistema economico, potrebbero emergere nuovi produttori ed esportatori di carburo di silicio operanti indipendentemente dal controllo dello Stato.

Impegni

(56) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi, alcuni esportatori della Russia e della Cina hanno offerto impegni.

Gli esportatori cinesi che hanno offerto impegni sono gli stessi di cui al punto 5, che hanno risposto al questionario della Commissione. Gli impegni sono stati formulati riguardo alla situazione dei singoli esportatori in materia di dumping e del conseguente pregiudizio. Nei confronti di queste società pubbliche non è stato ritenuto opportuno determinare risultanze individuali, per i motivi esposti nel punto 31. La Commissione ha quindi ritenuto che gli impegni offerti dagli esportatori cinesi non fossero accettabili e ha debitamente informato le tre società interessate.

Il governo russo e l'organizzazione commerciale statale V/O Stankoimport hanno offerto impegni atti ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha consultato il comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni e, poiché sono state fatte alcune obiezioni, ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni. Gli impegni sono stati accettati con la decisione 94/202/CE della Commissione (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio, di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese, della Polonia, della Federazione russa e dell'Ucraina.

Tuttavia, il dazio non si applica allo stesso prodotto esportato da V/O Stankoimport, Mosca, Russia (codice addizionale Taric 8746).

2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

"" ID="1">Repubblica popolare cinese> ID="2">52,6> ID="3">-"> ID="1">Polonia> ID="2">8,3> ID="3">-"> ID="1">Federazione russa> ID="2">23,3> ID="3">8747"> ID="1">Ucraina> ID="2">23,3> ID="3">-">

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. CONSTANTINOU

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 287 del 10. 10. 1986, pag. 25.

(3) GU n. L 3 del 5. 1. 1994, pag. 1.

(4) GU n. C 100 del 17. 4. 1991, pag. 17.

(5) GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 11.

(6) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.