31994R0787

Regolamento (CE) n. 787/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/1994 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0266
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0266


REGOLAMENTO (CE) N. 787/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che ha provocato, da un lato, la perdita della quasi totalità del raccolto di cereali in alcune regioni e dall'altro costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino in determinate regioni; che, al fine di attenuare la perdita di reddito che ne è derivata per i produttori interessati, sono stati previsti regimi di aiuto specifici;

considerando che in alcune regioni la siccità è continuata fino alla privamera 1993, con la stesse conseguenze economiche per i produttori di cereali e per gli allevatori; che occorre pertanto prevedere misure di aiuto specifiche comparabili a quelle adottate con il regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo (3);

considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, occorre prevedere la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione, nei limiti degli importi iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee per il finaziamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3311/92 e riportati a tal fine dall'esercizio 1993 all'esercizio 1994;

considerando inoltre che è opportuno mantenere l'autorizzazione per la Repubblica portoghese a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Misure a favore dei produttori di cereali

Articolo 1

1. La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale particolarmente colpiti dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 nelle regioni di cui all'allegato I.

2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1993 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 chilogrammi di frumento tenero, a 850 chilogrammi d'orzo e di triticale ed a 650 chilogrammi di segala.

Articolo 2

Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (4) nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto è pari a:

- ECU 215 per ettaro per i produttori che non hanno ottenuto alcuna produzione di cereali dalle superfici indicate nella dichiarazione di coltivazione di cui all'articolo 2;

- ECU 170 per ettaro per gli altri produttori.

2. Gli importi indicati al paragrafo 1 sono diminuiti dei pagamenti compensativi concessi in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (5).

Articolo 4

All'occorenza le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6).

TITOLO II Misure a favore degli allevatori di bestiame

Articolo 5

La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore o capre nelle regioni colpite dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 e che hanno mantenuto la mandria almeno fino al 31 dicembre 1993.

Ai fini del presente regolamento:

- le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato II;

- le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.

Articolo 6

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1992 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (7). Se il numero di vacche nutrici detenuto alla data del 1o settembre 1993:

- è pari a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;

- è inferiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero inferiore;

- è superiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1o gennaio 1993 e con riserva di un adeguato controllo da parte delle autorità competenti.

Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 i quali, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1992, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici che possono essere ammesse al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (8), almeno nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 1o settembre 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.

Articolo 7

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento indivicuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9), sia pari o inferiore a 120 000 chilogrammi.

L'aiuto è concesso unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite di cui all'articolo 5, secondo comma, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o settembre 1993.

L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche da latte. In ogni caso, il numero delle vacche da latte che possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto non deve essere superiore a 17 per produttore, né al numero totale di vacche da latte che hanno beneficiato dell'aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 3311/92.

Articolo 8

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di pecore o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (10), per la campagna 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore o di capre ammissibili al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

Articolo 9

1. L'importo dell'aiuto non può superare:

a) per le regioni particolarmente colpite: ECU 145 per vacca nutrice, ECU 14,5 per pecora o per capra e ECU 75 per vacca da latte;

b) per le regioni gravemente colpite: ECU 60 per vacca nutrice e ECU 6 per pecora o per capra.

2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o maggio 1993, gli importi massimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.

Articolo 10

La Commissione può stabilire le modalità d'applicazione del presente titolo, per quanto necessario, secondo la procedura dei cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le vacche nutrici, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per le vacche da latte o secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le pecore o le capre.

TITOLO III Altre disposizioni

Articolo 11

A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, la Repubblica portoghese è autorizzata a concedere nelle regioni particolarmente colpite, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a ECU 110 per ogni riproduttrice della specie equina di oltre dodici mesi di età.

Articolo 12

1. Gli importi di cui al presente regolamento sono convertiti in base al tasso di conversione agricolo in vigore il 1o luglio 1993.

2. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti di cui ai titoli I e II del presente regolamento nei limiti degli importi approvati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3311/92 e riportati a tal fine all'esercizio 1994. Detti aiuti sono considerati come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (11).

Articolo 13

La Repubblica portoghese adotta le misure necessarie per garantire che gli aiuti previsti dal presente regolamento siano concessi soltanto agli aventi diritto. Tali misure comprendono in particolare sanzioni adeguate qualora nelle domande di aiuto siano indicati, di proposito o per negligenza grave, dati inesatti.

La Repubblica portoghese informa la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 81 del 18. 3. 1994, pag. 4.

(2) Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 738/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1).

(5) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 4).

(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22).

(7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

(9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

(10) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9).

(11) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

ALLEGATO I

Regioni di cui all'articolo 1 "" ID="1">- Barrancos"> ID="1">- Moura"> ID="1">- Serpa"> ID="1">- Alandroal"> ID="1">- Mourao"> ID="1">- Arronches"> ID="1">- Campo Maior"> ID="1">- Elvas"> ID="1">- Vidigueira> ID="2">- Pedrógao"> ID="1">- Reguengos> ID="2">- S. Pedro do Corval"> ID="2">- Monsaraz"> ID="2">- S. Marcos do Campo"> ID="2">- Campinho"> ID="1">- Monforte> ID="2">- Santo Aleixo">

ALLEGATO II

Regioni particolarmente colpite di cui all'articolo 5, secondo comma, primo trattino Regione Alentejo

- Zona agraria (1)(): 61

- Concelho de Mourao

(1)() Secondo il Decreto-Lei n. 46/89 del 15. 2. 1989.

ALLEGATO III

Regioni gravemente colpite dalla siccità di cui all'articolo 5, secondo comma, secondo trattino Regione Trás-os-Montes

- Zone agrarie: 12, 13, 20 (eccetto S. Joao de Pesqueira) e 21 (eccetto Carrazeda de Ansiaes)

- Concelho de Macedo de Cavaleiros

Regione Beira Interior: tutta la regione

Regione Beira Litoral

- Zone agrarie: 27, 28, 29, 30 e 31

Regione Ribatejo e Oeste

- Zone agrarie: 47, 48, 49, 50

- Concelhos de Santarém, Cartaxo e Montijo

Regione Alentejo: tutta la regione (eccetto le zone agrarie 61 e Mourao)

Regione Algarve: tutta la regione