31994R0705

Regolamento (CE) n. 705/94 della Commissione del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0145


REGOLAMENTO (CE) N. 705/94 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore della banana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 526/94 (4), prevede che il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione al momento della presentazione della domanda;

considerando che, nell'interesse dei produttori comunitari, è preferibile che la cauzione sia costituita prima del versamento dell'anticipo anziché al momento di presentazione della domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93, il testo del paragrafo 3 sostituito dal seguente:

« 3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione. L'ammontare della cauzione è fissato al 50 % dell'importo dell'anticipo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 19.