31994R0704

REGOLAMENTO (CE) N. 704/94 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 704/94 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 213/94 (4) che ha fissato le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni, tra cui alcuni paesi dell'Europa orientale;

considerando che, a causa di turbative sul mercato mondiale e della necessità di continuare ad applicare misure di controllo, occorre prorogare la sospensione temporanea delle restituzioni all'esportazione in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro, in Bulgaria, nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca, in Ungheria e in Romania;

considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Non possono essere presentate domande di restituzione per i paesi indicati nella nota 1, punto 09, lettera b) dell'allegato anteriormente al 1o giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

(4) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 44.

ALLEGATO

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NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

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(1) Le destinazioni sono le seguenti:

01 Venezuela;

02 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09;

04 Tutte le altre destinazioni ad eccezione della Svezia e di quelle espressamente escluse alla voce 09;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

a) - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),

- Algeria,

- Australia,

- Austria,

- Cipro,

- Israele,

- Marocco,

- Sudafrica,

- Svizzera,

- Tunisia,

- Turchia.

b) E fino al 31 maggio 1994:

- Bulgaria,

- Repubblica ceca e Repubblica slovacca,

- Ungheria,

- Romania,

- Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.