REGOLAMENTO (CE) N. 704/94 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 704/94 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4, considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 213/94 (4) che ha fissato le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni, tra cui alcuni paesi dell'Europa orientale; considerando che, a causa di turbative sul mercato mondiale e della necessità di continuare ad applicare misure di controllo, occorre prorogare la sospensione temporanea delle restituzioni all'esportazione in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro, in Bulgaria, nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca, in Ungheria e in Romania; considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Non possono essere presentate domande di restituzione per i paesi indicati nella nota 1, punto 09, lettera b) dell'allegato anteriormente al 1o giugno 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91. (4) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 44. ALLEGATO >(1)"> ID="1">2009 60 11> ID="2">100> ID="3">01; 02 e 04> ID="4">1,04 ECU/%/vol/hl (2)"> ID="1">2009 60 19"> ID="1">2009 60 51"> ID="1">2009 60 71"> ID="1">2204 30 91"> ID="1">2204 30 99"> ID="1">2204 21 25> ID="2">110> ID="3">02 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 21 25> ID="2">190> ID="3">02> ID="4">1,44 ECU/%/vol/hl (3)"> ID="1">2204 21 29"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 21 39"> ID="1">2204 29 25> ID="4">1,32 ECU/%/vol/hl (3)"> ID="1">2204 29 29> ID="3">09"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 29 39"> ID="1">2204 21 25> ID="2">910> ID="3">02 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 21 49> ID="2">910> ID="3">02 e 09> ID="4">13,80 ECU/hl"> ID="1">2204 21 59"> ID="1">2204 29 49"> ID="1">2204 29 59"" NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1). > (1) Le destinazioni sono le seguenti: 01 Venezuela; 02 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09; 04 Tutte le altre destinazioni ad eccezione della Svezia e di quelle espressamente escluse alla voce 09; 09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti: a) - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11), - Algeria, - Australia, - Austria, - Cipro, - Israele, - Marocco, - Sudafrica, - Svizzera, - Tunisia, - Turchia. b) E fino al 31 maggio 1994: - Bulgaria, - Repubblica ceca e Repubblica slovacca, - Ungheria, - Romania, - Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro. (2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87. (3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.