31994R0636

REGOLAMENTO (CE) N. 636/94 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1994 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 23/03/1994 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0128


REGOLAMENTO (CE) N. 636/94 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1994 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/94 (4), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare il prezzo di acquisto all'attuale situazione del mercato, tenendo conto dell'aumento dei prezzi di mercato a partire dal 7 marzo 1994;

considerando che, a seguito della comparsa di un nuovo caso di peste suina classica, alla fine del febbraio 1994 le autorità del Belgio hanno esteso ad una nuova zona le restrizioni veterinarie e commerciali; che è necessario estendere il regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 agli animali provenienti da tale zona, a decorrere dal 7 marzo 1994;

considerando che la zona circostante il comune di Wingene non è più soggetta alle restrizioni veterinarie e commerciali e che occorre pertanto escluderla dal regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93;

considerando che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93, applicato a decorrere dal 9 febbraio 1994, è stato riscontrato un errore; che è necessario rettificarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3337/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, l'importo di « 105 ECU » è sostituito da « 110 ECU » e l'importo di « 89 ECU » è sostituito da « 94 ECU »;

b) al paragrafo 2, l'importo di « 30 ECU » è sostituito da « 36 ECU » e l'importo di « 25,5 ECU » è sostituito da « 31 ECU »;

c) al paragrafo 3, l'importo di « 23 ECU » è sostituito da « 29 ECU » e l'importo di « 19,5 ECU » è sostituito da « 25 ECU ».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 1994. Tuttavia, l'inserimento della lettera i) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93 si applica a decorrere dal 9 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

a) La parte del territorio del comune di Maldegem situata:

1. a sud delle strade De Meeuslaan, Schautenstraat, Bogaarderstraat e N 9;

2. a est delle strade Stationsstraat, Noordstraat, Aardenburgsekalseide fino al canale Leopold;

3. a sud del canale Leopold.

b) La parte del territorio del comune di Sint-Laureins situata:

1. a sud del canale Leopold;

2. ad ovest della Sint-Jansstraat.

c) La parte del territorio del comune di Kaprijke situata ad ovest della N 456.

d) La parte del territorio del comune di Evergem situata ad ovest delle seguenti strade: la N 456 fino all'incrocio con la Zevekotestraat, la Zevekotestraat, la Kromvelde fino all'incrocio con l'Oosteindestraat, la Belzeledorp, la Kuitenbergstraat e la Kuitenberg.

e) La parte del territorio del comune di Lovendegem situata ad ovest delle seguenti strade: Pyramidestraat, Kuitenbergstraat, Appensvoorde, Larestraat, Vaartstraat, Koning Leopoldstraat, Lobrug e Lostraat.

f) La parte del territorio del comune di Nevele situata:

1. ad ovest della Lostraat, della Eikendreef, della Veldestraat, della Stationsstraat, della Landegemdorp e della Vosselarestraat fino all'autostrada E 40;

2. a nord dell'autostrada E 40.

g) La parte del territorio del comune di Aalter situata a nord dell'autostrada E 40.

h) La parte del territorio del comune di Beernem situata:

1. a nord dell'autostrada E 40 fino all'incrocio con la Wingenesteenweg;

2. ad est della Wingenesteenweg, della Stationsstraat, della Perkstraat, della Scherpestraat, della Beernemstraat, della Hoogstraat fino al confine della provincia.

i) Il territorio del comune di Knesselare.

j) Il territorio dei comuni di Eeklo, Waarschoot e Zomergem. »