REGOLAMENTO (CE) N. 606/94 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1994 relativo al rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP per il secondo trimestre 1994
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1994 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 606/94 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1994 relativo al rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP per il secondo trimestre 1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3297/93 (4), in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se i quantitativi di banane originarie di uno degli Stati ACP indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, oggetto di domande di titoli di importazione, superano sensibilmente il quantitativo indicativo fissato per il periodo considerato, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ad ogni domanda di titolo in cui figura tale Stato di origine; considerando che il regolamento (CE) n. 490/94 della Commissione (5) ha fissato i quantitativi indicativi per l'importazione nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP nel quadro dei quantitativi tradizionali per il secondo trimestre del 1994; considerando che i quantitativi oggetto delle domande di importazione di banane tradizionali ACP per il secondo trimestre 1994 superano, per il Camerun, i quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 490/94; che è pertanto opportuno fissare una percentuale unica di riduzione per ogni domanda indicante questa origine, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93; considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, onde permettere che i titoli di importazione siano rilasciati al più presto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il secondo trimestre del 1994, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP, i titoli sono rilasciati: - per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,870298 per le domande recanti l'origine Camerun; - per l'intero quantitativo indicato nella domanda nel caso degli altri Stati di origine. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 46. (5) GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 10.