31994R0579

REGOLAMENTO (CE) N. 579/94 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 336/94 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 17/03/1994 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 579/94 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 336/94 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che a norma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi, allegato all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria dall'altro (3), che è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, tale paese è ammesso al beneficio del presente regime;

considerando che all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 336/94 della Commissione (4) è prevista, nel primo trimestre del 1994, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia; che è necessario estendere tale disposizione alla Bulgaria con efficacia immediata e adattare alcune altre modalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 336/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) 45 530 aventi peso vivo per capo da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %. »

2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, oppure

- giovani bovini di peso, per capo, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle n. 7 e n. 8, una delle seguenti diciture:

- Hungría y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumanía y/o Eslovenia, y/o Bulgaria,

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumaenien og/eller Slovenien, og/eller Bulgarien,

- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumaenien und/oder Slowenien, und/oder Bulgarien,

- Oyngaria i/kai Polonia i/kai Tsechiki Dimokratia i/kai Slovakiki Dimokratia i/kai Roymania i/kai Slovenia i/kai Voylgaria,

- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia and/or Bulgaria,

- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie,

- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria,

- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenië en/of Bulgarije,

- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia e/ou Bulgária.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati. »

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f) del regolamento (CEE) n. 2377/80, i termini "220 kg" e "Iugoslavia e/o Polonia e/o Ungheria" ivi figuranti sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "160 kg" e "Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(4) GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 7.