31994R0547

Regolamento (CE) n. 547/94 della Commissione del 10 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità di determinazione e applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 12/03/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0112


REGOLAMENTO (CE) N. 547/94 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità di determinazione e applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito, con effetto sino al 31 dicembre 1994, nuove norme di adeguamento dei tassi di conversione agricoli, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento; che è opportuno adeguare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (3) che rinviano al suddetto articolo 4;

considerando che i tassi di conversione agricoli applicabili agli anticipi devono tener conto, ogniqualvolta sia possibile, degli adeguamenti dei tassi prefissati applicabili ai prezzi o importi considerati; che è opportuno prevedere un termine che permetta di applicare tecnicamente la modifica della norma relativa alla gestione degli anticipi prevista all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, per evitare difficoltà sui mercati, è necessario stabilire un nesso tra la prefissazione del tasso di conversione agricolo applicabile ad un dato prezzo o importo e la prefissazione del tasso di conversione agricolo applicabile alla relativa cauzione;

considerando che i competenti comitati di gestione non hanno formulato alcun parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1068/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al paragrafo 1, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati, per le monete fluttuanti, in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi nel corso dei quali non sia intervenuto alcun riallineamento monetario, superi i sei punti:

a) il tasso rappresentativo di mercato è adeguato in base ai tre giorni di quotazione considerati per ciascuna delle monete di cui trattasi, per la quale esista un divario monetario pari o superiore al limite indicato:

- dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, oppure,

- sino al 31 dicembre 1994, dall'articolo 4 bis, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, eventualmente adeguato a norma del punto 4 dello stesso articolo.

e

b) il periodo di riferimento di base nel quale è intervenuto l'adeguamento del tasso rappresentativo di mercato per la moneta o le monete considerate è adattato in modo da farlo iniziare il giorno successivo ai suddetti tre giorni di quotazione; la fine di questo periodo rimane immutata.

3. In caso di riallineamento monetario:

- il periodo di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2, primo comma, secondo trattino e di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3813/92 corrisponde ai due giorni di quotazione successivi alla data del riallineamento,

e

- il periodo di riferimento di base nel quale è intervenuto l'adeguamento del tasso rappresentativo di mercato è adattato in modo da farlo iniziare il giorno successivo ai due giorni di quotazione indicati al primo trattino; la fine di questo periodo rimane immutata. »

2) All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli si effettuano sino al 31 dicembre 1994:

a) in base ai tassi rappresentativi di mercato risultanti dal periodo di riferimento di base,

b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92 contenute:

- nel punto 1 (eventualmente previa applicazione del punto 4), e quindi

- nel punto 3 (eventualmente previa applicazione del punto 4).

Qualora gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 vengano effettuati in base ai tassi di conversione agricoli:

- stabiliti durante un periodo di riferimento, oppure

- calcolati in applicazione del primo comma alla fine di un periodo di riferimento di base,

questi tassi di conversione agricoli vengono adeguati in base ai tassi rappresentativi di mercato determinati in forza dell'articolo 2, paragrafo 2 e della norma illustrata al primo comma, lettera b). »

3) All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi e al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, se il riallineamento monetario riguarda monete fisse, le modalità di fissazione del tasso di conversione agricolo e del fattore di correzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92. »

4) All'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) gli adeguamenti di cui all'articolo 15 non si applicano se, al momento della concessione degli anticipi, essi non possono essere determinati per il tasso di conversione agricolo prefissato in ordine al prezzo o all'importo di cui trattasi; ».

5) All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo riguarda il prezzo o l'importo di cui trattasi nonché le relative cauzioni, determinate nel quadro della stessa presentazione di offerte per una gara. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il punto 4 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.