REGOLAMENTO (CE) N. 537/94 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1994 recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1994
Gazzetta ufficiale n. L 068 del 11/03/1994 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 537/94 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1994 recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 90, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1994, con il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 370/94 (3), considerando che l'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (5), vieta il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso; che tale tecnica rientra nel regime in vigore in Spagna ed è stata autorizzata dall'articolo 125 dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 1989; che tale autorizzazione è confermata dal regolamento (CEE) n. 288/93 (6) fino al 31 dicembre 1993; considerando che in tale paese non sussistono ancora le condizioni per l'abbandono di tale prassi in quanto sono connesse alla struttura del settore vitivinicolo e alle attitudini dei consumatori la cui evoluzione è lenta; che l'abbandono di tale tecnica comporterebbe, nell'immediato, uno squilibrio del mercato creando una penuria di vini rossi ed una grave eccedenza di vini bianchi, che richiederebbe interventi cospicui; che la necessità di evitare perturbazioni molto gravi nella gestione del mercato giustifica l'adozione di una misura transitoria; considerando che per limitare la possibilità di procedere al taglio tra vini da tavola bianchi e vini da tavola rossi esclusivamente al paese in cui è necessaria, è indispensabile accertarsi che i vini così ottenuti non possano essere mescolati ad altri vini comunitari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fino al 31 dicembre 1994, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, a condizione che il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso e che la percentuale di vino rosso utilizzato non sia inferiore al 65 %. 2. Fino alla data di cui al paragrafo 1, nella Comunità nella sua composizione prima del 1o gennaio 1986, è vietato il taglio dei vini spagnoli diversi dai vini da tavola bianchi con i vini degli altri Stati membri. 3. I vini rossi e rosati da tavola spagnoli possono essere oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri ed essere esportati nei paesi terzi solo a condizione che non siano stati ottenuti dal taglio di cui al paragrafo 1. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, gli organismi competenti designati dalla Spagna garantiscono fino al 30 giugno 1995 l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata ad « annotazioni ufficiali » del documento previsto dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione (7), preceduto dalla dicitura « vino non ottenuto da un taglio bianco/rosso ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9. (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 9. (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (6) GU n. L 34 del 10. 2. 1993, pag. 9. (7) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 10.