31994R0518

Regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 10/03/1994 pag. 0077 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0196


REGOLAMENTO (CE) N. 518/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che, sebbene il regime comune applicabile alle importazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1) costituisca un importante elemento di tale politica, quest'ultima deve essere ancora completata poiché il regime vigente prevede eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione di taluni prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e sembra l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, a tale scopo, occorre prevedere una maggiore uniformazione del regime all'importazione, eliminando le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri in virtù del regolamento (CEE) n. 288/82; che le ripercussioni economiche e industriali di tale soppressione sono state prese o possono essere prese in considerazione nell'ambito delle politiche orizzontali della Comunità elaborate per i mercati interessati;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia;

considerando che, in tale ipotesi, la Commissione deve procedere all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (2) sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti compresi nel trattato, originari di paesi terzi, ad eccezione:

- dei prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 517/94,

- dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese ai sensi del titolo V.

TITOLO II Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione possono essere avviate consultazioni, che devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 2 e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, in appresso denominato « Comitato », composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni nonché sui vari elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione;

b) sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

TITOLO III Procedura comunitaria d'inchiesta

Articolo 5

1. Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:

a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4;

b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del Comitato, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che tale Stato ne abbia espresso il desiderio.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), come pure i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, distintamente dai documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le parti interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti di cui dispone.

6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ritiene che non esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 6

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al Comitato una relazione sui risultati della stessa.

2. Se, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del Comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni essenziali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4. Le disposizioni del presente titolo non impediscono di prendere, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 13 oppure, quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 14, 15 e 16.

La Commissione procede immediatamente alle inchieste che ritiene ancora necessarie e utilizza i risultati per il riesame delle misure prese.

Articolo 7

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, non si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I precedenti paragrafi non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima degli interessati che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 8

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fatori seguenti:

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali;

- la produzione,

- lo sfruttamento del potenziale,

- le scorte,

- le vendite,

- la quota di mercato,

- i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

- gli utili,

- il rendimento dei capitali,

- i flussi di liquidità,

- l'occupazione.

2. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;

b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV Misure di vigilanza

Articolo 9

1. Qualora l'evoluzione del mercato di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplato dal presente regolamento rischi di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondi i casi:

a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2,

o

b) a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all'articolo 10.

2. La decisione di messa sotto vigilanza è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 5 e 6.

3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale esse sono state introdotte.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento dell'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in oggetto, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10 %.

5. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto fintanto che, per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e al massimo per un periodo determinato nello stesso tempo e secondo la stessa procedura con cui viene instaurata la vigilanza, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 9 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 11

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può decretare, conformemente all'articolo 16, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 12

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. Il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato.

Al momento di decidere la vigilanza, possono essere richieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

Articolo 13

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di mercati e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti d'importazione;

b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere adottate contemporaneamente disposizioni diverse secondo la stessa procedura applicata per la vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V Misure di salvaguardia

Articolo 14

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione può, per la salvaguardia degli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 10 che saranno vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;

b) modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2. Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

- dell'interesse a mantenere per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

- del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

- del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

3. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 16, ad una o più regioni della Comunità.

b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 9 e 10, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio la decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 15

1. Quando lo esigono gli interessi della Comunità, il Consiglio può, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, adottare le misure appropriate:

a) per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente la produzione comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti;

b) per permettere l'uso dei diritti o per adempiere gli obblighi internazionali contratti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, in particolare in materia di commercio di prodotti di base.

2. Si applica l'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

Articolo 16

Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 8, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure di cui agli articoli 9 e 14, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 9 e 14.

Articolo 17

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al Comitato allo scopo di:

a) valutare gli effetti delle misure in questione;

b) verificare si sia necessario mantenerle in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma degli articoli 9, 11, 14, 15 e 16, essa agisce come segue:

a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga la misura comunitaria di vigilanza e di salvaguardia.

Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 18

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

ii) di speciali formalità in materia di cambio;

iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 19

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 9 a 13 e 17 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 14, 16 e 17 non si applicano ai prodotti succitati per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 20

La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 288/82 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

(2) Vedasi pag. 1 di questa Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco delle indicazioni che devono figurare nelle caselle del documento di vigilanza DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente

(nome, indirizzo completo, paese)

2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio

(nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Luogo e data

(firma) (timbro)

19. Visto dell'autorità competente

data

firma timbro

Originale per il richiedente

Copia per l'autorità competente

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese) 2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese) 4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo) 6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine 8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione 10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli 12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente Luogo e data

Data:

Firma Timbro

(firma) (timbro)

1 Originale per il richiedente 1

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese) 2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese) 4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo) 6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine 8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione 10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli 12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente Luogo e data

Data:

Firma Timbro

(firma) (timbro)

2 Copia per l'autorità competente 2