31994R0468

Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 03/03/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0116


REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10.

ALLEGATO

1. La sezione A. 1 « Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti » è modificata come segue:

- dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza:

"" ID="1">« E 333> ID="2">citrati di calcio> ID="3">- ».">

- dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza:

"" ID="1">« E 341 (i)> ID="2">monofosfato di calcio> ID="3">agente lievitante per farina fermentante ».">

- dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza:

"" ID="1">« E 306> ID="2">estratto ricco di tocoferolo> ID="3">antiossidante per grassi ed oli ».">

- dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza:

"" ID="1">« E 407> ID="2">carraginani> ID="3">- ».">

- dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza:

"" ID="1">« E 524> ID="2">idrossido di sodio> ID="3">trattamento superficiale di Laugengebaeck ».">

2. La parte B è modificata come segue:

- Dopo la sostanza « carbonato di calcio » sono inserite le seguenti sostanze:

"" ID="1">« carbonato di sodio> ID="2">produzione dello zucchero"> ID="1">idrossido di sodio> ID="2">produzione dello zucchero, trattamento delle olive"> ID="1">acido solforico> ID="2">produzione dello zucchero »">

- In corrispondenza alla sostanza « oli vegetali », le condizioni specifiche « lubrificante o distaccante » sono sostituite da « lubrificante, distaccante o antischiumogeno ».

- Dopo il prodotto « gusci di nocciole » è inserito il seguente prodotto:

"" ID="1">« farina di riso> ID="2">- ».">

3. La parte C è modificata come segue:

- Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti:

« ghiande

fiengreco

acerola

cicoria ».

- Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto:

« semi di zucca ».

- Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto:

« miglio ».

- Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto:

« fruttosio ».

- Nella sezione C.2.3 il prodotto « aceto di bevande fermentate diverse dal vino » è sostituito con « aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».

- Nella sezione C.3 il prodotto « latte in polvere e latte scremato in polvere » è sostituito con « latticello in polvere ».

- Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto:

« lattosio ».