Regolamento (CE) n. 456/94 della Commissione, del 28 febbraio 1994, che stabilisce taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992/1993
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 01/03/1994 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0074
REGOLAMENTO (CE) N. 456/94 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1994 che stabilisce taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992/1993 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (4), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi del settore delle carni bovine che, a partire dal 1o luglio 1993, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (6), nel quadro del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti; considerando che i prezzi di intervento dei bovini adulti per i periodi dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995 e dal 1o luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio (7); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo di intervento fissato in ecu dal Consiglio per le carcasse di bovini maschi della qualità R3, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a: - 304,71 ECU/100 kg, peso carcassa, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995; - 287,78 ECU/100 kg peso carcassa per il periodo dal 1o luglio 1995 al 30 giugno 1996. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29. (4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18. (5) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18. (6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114. (7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.