REGOLAMENTO (CE) N. 335/94 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 relativo all' esonero dal prelievo all' importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 16/02/1994 pag. 0004 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 335/94 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9, considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (5), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi; considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (6), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi; considerando che le misure adottate per l'applicazione degli accordi interinali e previste dal presente regolamento devono prendere effetto il 1o gennaio 1994; che dette misure devono tuttavia essere limitate, in un primo tempo, ai primi due trimestri del 1994 in modo da poter tener conto dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali conclusi tra la Comunità e i due succitati paesi e in attesa che vengano chiariti alcuni altri elementi riguardanti le precise cadenze di attuazione delle concessioni comunitarie; considerando che occorre accertarsi che i prodotti di cui trattasi siano « prodotti originari », subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione del certificato EUR. 1 di cui al protocollo n. 4, rilasciato dai paesi esportatori; considerando che è opportuno prevedere che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possano ritirare le loro domande; considerando che è d'uopo prescrivere le indicazioni che dovono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (8); considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data; considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commisisone (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93 (10), è fissata a 25 ECU/t; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato. Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi interinali, per beneficiare del regime considerato, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR. 1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. Articolo 2 1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Le domande di titolo d'importazione non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande stesse. Questa informazione deve venir comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali. 3. Se i quantitativi cui si riferiscono le domande dei titoli d'importazione sono superiori a quelli del contingente annuo, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo d'importazione può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione. 4. Ferma restando l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. 5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a deccorere dal giorno del suo effettivo rilascio. Articolo 3 In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio. Articolo 4 In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ». Articolo 5 Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto; b) nella casella 20, una delle seguenti diciture: Reglamento (EG) no 335/94; Forordning (EF) nr. 335/94; Verordnung (EG) Nr. 335/94; Kanonismos (EK) arith. 335/94; Regulation (EC) No 335/94; Règlement (CE) no 335/94; Regolamento (CE) n. 335/94; Verordening (EG) nr. 335/94; Regulamento (CE) nº 335/94. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile: Exacción reguladora reducida un 40, 60 %; Nedsaettelse af importafgiften med 40, 60 %; Ermaessigung der Abschoepfung um 40, 60 %; Meiomeni eisfora kata 40, 60 %; Levy reduction 40, 60 %; Prélèvement réduit de 40, 60 %; Prelievo ridotto del 40, 60 %; Met 40, 60 % verlaagde heffing; Direito nivelador reduzido de 40, 60 %. Articolo 6 In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16. (2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17. (3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (4) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2. (6) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2. (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16. (9) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (10) GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15. ALLEGATO I. PRODOTTI ORGINARI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA "(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (%)> ID="3">40"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Grano tenero> ID="3">875"> ID="1">1008 20 00> ID="2">Miglio> ID="3">550"> II. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA "(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (%)> ID="3">40"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Grano tenero (1)> ID="3">7 855"" > (1) Qualora, nel corso di un anno determinato, la Romania beneficiasse di un'assistenza alimentare comunitaria concessa sotto forma di frumento, il contingente relativo a tale prodotto verrebbe ridotto della quantità delle esportazioni oggetto di tale assistenza.