REGOLAMENTO (CE) N. 321/94 DELLA COMMISSIONE dell' 11 febbraio 1994 recante miure eccezionali in materia di ritiro dei seminativi dalla produzione intese ad alleviare le conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito alcune regioni della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1994 pag. 0039 - 0039
REGOLAMENTO (CE) N. 321/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 1994 recante miure eccezionali in materia di ritiro dei seminativi dalla produzione intese ad alleviare le conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito alcune regioni della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, nel quadro del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'ammissibilità ai pagamenti compensativi è subordinata all'obbligo di ritirare le superfici dalla produzione; che le modalità di applicazione del citato regolamento previste dal regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/93 (4), prevedono che le superfici devono essere messe a riposo a partire al più tardi dal 15 gennaio e che le superfici ritirate non possono essere utilizzate per produzioni agricole; considerando che, a causa di gravi inondazioni, per i produttori di determinate regioni di alcuni Stati membri è impossibile raccogliere anteriormente al 15 gennaio 1994, sulle superfici destinate ad essere messe a riposo, le produzioni già coltivate, in particolare patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, carote e parsinaca; considerando l'opportunità di permettere, in via eccezionale, a domanda dei produttori, che il raccolto di tali prodotti sia effettuato anteriormente al 28 febbrario 1994, senza conseguenze sulla validità del ritiro dalla produzione delle rispettive superfici, a condizione che essi comprovino di aver soddisfatto le condizioni all'uopo previste; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2293/92, che vieta qualsiasi produzione agricola sulle superfici ritirate dalla produzione, su domanda da presentarsi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, le superfici oggetto della domanda possono essere considerate messe a riposo a tutti gli effetti, per il raccolto 1994, purché il produttore possa comprovare: - che, a causa di gravi inondazioni, è stato impossibile effettuare il raccolto delle produzioni esistenti anteriormente al 15 gennaio 1994, - che i prodotti sono stati, se del caso, raccolti anteriormente al 28 febbraio 1994, - che sono state rispettate tutte le altre condizioni previste per la messa a riposo delle superfici. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7. (3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19. (4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 19.