31994R0277

Regolamento (CE) n. 277/94 della Commissione del 7 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 277/94 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/92 (5); che il periodo per la presentazione delle domande di premio stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è diverso da quello previsto per i produttori che non commercializzano latte e prodotti lattiero-caseari; che, data l'entrata in vigore, a decorrere dalla compagna 1994, nel settore delle carni ovine e caprine, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (6), si è ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare e armonizzare le modalità di trattamento delle varie domande di aiuti comunitari, autorizzare gli Stati membri a fissare uno stesso periodo di presentazione delle domande di premio per pecora per tutti i produttori interessati di uno stesso Stato membro; che tale autorizzazione deve tuttavia essere subordinata alla presentazione delle dichiarazioni specifiche previste all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, a partire dal momento in cui viene avviato l'ingrasso della prima partita, allo scopo di permettere un controllo efficace della misura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è inserito il seguente paragrafo:

« 1 bis. In deroga ai termini previsti al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri sono autorizzati a disporre che la domanda di premio sia presentata nel corso del periodo ovvero del primo periodo previsto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione (*). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, i produttori sono tenuti, oltre che a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1, a presentare alla competente autorità, al più tardi il giorno di entrata all'ingrasso di ciascuna partita, le dichiarazioni specifiche per le partite che essi avviano all'ingrasso anteriormente alla data di presentazione della domanda di premio per le pecore.

(*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

(5) GU n. L 69 del 14. 3. 1992, pag. 25.

(6) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.