31994R0249

REGOLAMENTO (CE) N. 249/94 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1994 recante adattamento dei codici e della designazione di taluni prodotti figuranti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2405/89, recante modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli di importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nell' allegato del regolamento (CEE) n. 1129/93 che fissa il prezzo minimo all' importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 04/02/1994 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 249/94 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1994 recante adattamento dei codici e della designazione di taluni prodotti figuranti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2405/89, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1129/93 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che alcuni dei codici e delle designazioni figuranti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2641/91 (5), nonché nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1129/93 della Commissione (6), non corrispondono più a quelli riportati nella nomenclatura combinata; che è pertanto opportuno adeguare tali allegati;

considerando che, con l'occasione, è opportuno correggere gli errori di presentazione della nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento acquistino efficacia a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2505/92 e le disposizioni di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1129/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è modificato come segue:

1) Nell'allegato I, il testo seguente

"" ID="1">« 0711 90 50> ID="2"> Funghi:"> ID="2"> coltivati> ID="3">2,00"> ID="2"> altri> ID="3">2,00 »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">«> ID="2"> Funghi:"> ID="1">0711 90 40> ID="2"> della specie Agaricus:"> ID="2"> coltivati> ID="3">2,00"> ID="2"> altri> ID="3">2,00"> ID="1">0711 90 60> ID="2"> altri"> ID="2"> coltivati> ID="3">2,00"> ID="2"> altri> ID="3">2,00 »,">

il testo

"" ID="1">« ex 0811 90 90> ID="2"> altre:"> ID="2"> Ciliegie acide (Prunus cerasus)> ID="3">2,00"> ID="2"> altre> ID="3">2,00 »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">«> ID="2"> Ciliegie:"> ID="1">0811 90 75> ID="2"> Ciliegie acide (Prunus cerasus)> ID="3">2,00"> ID="1">0811 90 80> ID="2"> altre> ID="3">2,00 »,">

e il testo

"" ID="1">« 2003 10> ID="2"> Funghi:"> ID="1">2003 10 10> ID="2"> coltivati> ID="3">2,40"> ID="1">2003 10 90> ID="2"> altri> ID="3">2,40 »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">« 2003 10> ID="2"> Funghi"> ID="2"> della specie Agaricus:"> ID="1">2003 10 20> ID="2"> conservati temporaneamente, completamente cotti> ID="3">2,40"> ID="1">2003 10 30> ID="2"> altri> ID="3">2,40"> ID="1">2003 10 80> ID="2"> altri> ID="3">2,40 ».">

2) Nell'allegato II, il testo

"" ID="1">« 0711 90 50> ID="2"> Funghi »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">«> ID="2"> Funghi:"> ID="1">0711 90 40> ID="2"> della specie Agaricus"> ID="1">0711 90 60> ID="2"> altri »,">

il testo

"" ID="1">« ex 0811 90 90> ID="2"> altri:"> ID="2"> Ciliegie »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">«> ID="2"> altri:"> ID="2"> Ciliegie:"> ID="1">0811 90 75> ID="2"> Ciliegie acide (Prunus cerasus)"> ID="1">0811 90 80> ID="2"> altre »,">

e il testo:

"" ID="1">« 2003 10> ID="2"> Funghi:"> ID="1">2003 10 10> ID="2"> coltivati"> ID="1">2003 10 90> ID="2"> altri »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">« 2003 10> ID="2"> Funghi:"> ID="2"> della specie Agaricus:"> ID="1">2003 10 20> ID="2"> conservati temporaneamente, completamente cotti"> ID="1">2003 10 30> ID="2"> altri"> ID="1">2003 10 80> ID="2"> altri ».">

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1129/93, il testo seguente:

"" ID="1">« ex 0811 90 90> ID="2"> altre:"> ID="2"> Ciliegie acide (Prunus cerasus):"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2"> non snocciolate> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2"> altre> ID="3">54,50"> ID="2"> altre:"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2"> non snocciolate> ID="3">48,20"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2"> altre> ID="3">54,50 »">

è sostituito dal testo seguente:

"" ID="1">«> ID="2"> Ciliegie:"> ID="1">0811 90 75> ID="2"> Ciliegie acide (Prunus cerasus):"> ID="2"> non snocciolate> ID="3">48,20"> ID="2"> altre> ID="3">54,50"> ID="1">0811 90 80> ID="2"> altre:"> ID="2"> non snocciolate> ID="3">48,20"> ID="2"> altre> ID="3">54,50 ».">

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il disposto dell'articolo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 1993. Il disposto dell'articolo 2 si applica a partire dal 10 maggio 1993.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

(5) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 11.

(6) GU n. L 114 dell'8. 5. 1993, pag. 29.