31994R0226

REGOLAMENTO (CE) N. 226/94 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1994 pag. 0026 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 226/94 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (4), ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 3497/93 della Commissione (7) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 gennaio 1994, che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 27 marzo 1994, conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

(7) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 18.

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 Periodo compreso tra il 1o e il 27 febbraio 1994

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