31994R0218

REGOLAMENTO (CE) N. 218/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1994 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 218/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che negli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativi ai settori dell'agricoltura e della pesca approvati con la decisione 86/559/CEE (1) la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente a determinate condizioni un contingente tariffario a dazio nullo per talune ciliege da tavola, originarie del paese in questione; che occorre pertanto aprire per l'anno 1994 tali contingenti tariffari, precisando se del caso le condizioni di ammissione al contingente;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni del prodotto interessato in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente medesimo;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicabili all'importazione del prodotto sotto elencato sono sospesi ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato:

"" ID="1" ASSV="02">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40> ID="3">Ciliege da tavola> ID="4">1 000> ID="5">0"> ID="2">ex 0809 20 80""

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2. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato agli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 99.

(2)() Vedi codici Taric in allegato.

ALLEGATO

Codici Taric

"" ID="1" ASSV="02">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40> ID="3">0809 20 40 * 10"> ID="2">ex 0809 20 80> ID="3">0809 20 80 * 11"> ID="3">0809 20 80 * 21"> ID="3">0809 20 80 * 31"> ID="3">0809 20 80 * 81">