Regolamento (CE) n. 177/94 della Commissione del 28 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1994 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0383
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0383
REGOLAMENTO (CE) N. 177/94 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 620/93 (4), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi di analisi ad essi attinenti; considerando che nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2658/91 è prevista l'applicazione temporanea di una tolleranza per il punteggio organolettico di taluni tipi di olio vergine; che, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione della tolleranza di 0,5 per le operazioni connesse all'intervento e ai fini di una sana gestione del regime di intervento, è opportuno sopprimere la suddetta tolleranza; considerando che occorre adattare l'allegato XIV per meglio tener conto delle caratteristiche naturali di taluni oli d'oliva; che è altresì necessario correggere alcuni errori contenuti nel testo del regolamento (CEE) n. 2568/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue: 1) Nell'allegato IV, punto 5.2.5.2, la cifra « 100 » è sostituita dalla cifra « 1 000 ». 2) Nell'allegato XII, punto 10.2, nella parte relativa all'« Espressione dei risultati », il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: « Tuttavia, per gli oli oggetto di operazioni collegate all'intervento non si applica alcuna tolleranza. » 3) Nell'allegato XIV, il testo della nota complementare n. 2 è modificato come segue: - al punto B.I.a), punto II.c) e punto C.b), i termini « alcoli alifatici » sono sostituiti dal termine « cere »; - al punto B.I.a), la cifra « 400 » è sostituita dalla cifra « 350 »; - al punto B.II.c), la cifra « 300 » è sostituita dalla cifra « 250 »; - al punto C, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: « c) un coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20 »; - al punto C, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: « d) una variazione del coefficiente di estinzione (DK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,16 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 29.