31994R0163

Regolamento (CE) n. 163/94 del Consiglio del 24 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1994 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0378
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0378


REGOLAMENTO (CE) N. 163/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (3), prevede che la Commissione presenti al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del regolamento;

considerando che, come risulta da tale relazione e dalla relazione complementare, la rigidità di talune norme può compromettere il rafforzamento dell'efficacia del controllo; che è possibile una migliore utilizzazione dell'analisi di rischio, se i servizi di controllo dispongono di un maggiore margine di manovra per orientare i controlli;

considerando che l'obbligo di rispettare la percentuale del 5 % per prodotto e per ufficio doganale rende più difficile concentrare i controlli sulle esportazioni ad alto rischio;

considerando che, pur mantenendo globalmente la percentuale di controllo del 5 %, è possibile introdurre una flessibilità, che consenta ai servizi di orientare i controlli verso prodotti più sensibili di altri;

considerando che, per neutralizzare il rischio di sostituzione, in particolare nel caso di dichiarazioni d'esportazione presentate e accettate all'interno di uno Stato membro o nei locali dell'esportatore, è necessario prevedere la possibilità di imporre una percentuale minima di controllo fisico mediante sondaggio rappresentativo effettuato dall'ufficio di uscita;

considerando che, tenuto conto della necessità di garantire in tutta la Comunità un'efficace applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle restituzioni all'esportazione e dati i relativi rischi finanziari in cui incorrono i fondi comunitari, è indispensabile adottare regole a livello della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 386/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, lettera a), dopo le parole « all'articolo 3 », vengono aggiunte le parole « e all'articolo 3 bis ».

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Conformemente alle modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6, la percentuale prevista al paragrafo 1, lettera b) è applicabile per:

- ufficio doganale,

- anno di calendario e

- settore di prodotti.

Tuttavia, la percentuale del 5 % per settori di prodotti può essere sostituita da una percentuale del 5 % per tutti i settori, purché lo Stato membro applichi un sistema di selezione in base a un'analisi di rischio effettuata secondo criteri da definire in base alla procedura prevista all'articolo 6. In tal caso è obbligatoria una percentuale minima del 2 % per settore di prodotti. »

3) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 3 bis

Per le dichiarazioni di esportazione accettate in un ufficio doganale interno, una o più percentuali minime di controllo fisico di sostituzione possono essere effettuate per sondaggio rappresentativo da ogni ufficio doganale di uscita dalla Comunità. Le diverse percentuali minime di controllo sono determinate in funzione del tipo di rischio, secondo la procedura prevista all'articolo 6. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'anno di calendario successivo a quello della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 218 del 12. 8. 1993, pag. 13.

(2) Parere reso il 19 gennaio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.